Illegittimità di una ordinanza contingibile e urgente emessa nei confronti di alcuni lottizzanti, per l'asfaltatura di una strada.
È illegittima una ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco ha ingiunto ad alcuni lottizzanti di provvedere, entro un brevissimo termine (8 giorni), alla pavimentazione di una strada comunale, con l'asserito fine di tutelare l'igiene e la sicurezza pubblica (art.50 c.5, D.Lgs. 267/2000).
L'adempimento degli obblighi esaminati avrebbe potuto essere conseguito mediante gli ordinari strumenti di azione amministrativa senza arrivare all'attivazione dei poteri "extra ordinem" che sono vincolati da rigorosi presupposti per l'esercizio legittimo delle ordinanze di necessità, che sono: la straordinarietà, l'urgenza, l'imprevedibilità e la contingibilità.
Mancando l'uno o l'altro di questi requisiti viene compromesso il principio di legalità dell'azione amministrativa (art.1, legge 241/1990).