TAR Campania - Napoli, Sez.I - Sentenza del 24 luglio 2018, n.4938

Territorio e autonomie locali
24 Luglio 2018
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

I giudici di Palazzo Spada hanno distinto l'ipotesi in cui l'impresa attinta da interdittiva e quella in bonis abbiano avviato relazioni commerciali o associative, come ad esempio, la costituzione di a.t.i. (Consiglio di Stato, Sez.III, n.2232/2016) da quella in cui le due imprese abbiano dato vita ad un nuovo e stabile soggetto giuridico.
Nel primo caso, perché possa presumersi il "contagio" alla seconda impresa della "mafiosità" della prima è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici. Laddove, in particolare, l'analisi dei rapporti tra le due imprese manifesti una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l'assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli associativi o delle relazioni commerciali, può presumersi l'esistenza di un sodalizio criminoso tra i due operatori. Viceversa, qualora l’esame dei contatti tra le due imprese riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente e remoto delle relazioni di impresa, va escluso l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società.
Diverso è il caso in cui le due società (quella colpita da interdittiva e quella in bonis) abbiano dato vita ad un nuovo soggetto giuridico; tale fattispecie integra senz'altro gli estremi di quella situazione che consente (anzi: impone) di reputare automaticamente estesa a quest'ultima la valutazione sulla permeabilità mafiosa già posta a fondamento dell'informativa ostativa nei riguardi della prima.
La costituzione di un vincolo stabile e qualificato, come quello ravvisabile tra i due soci di una società, fonda, in particolare, la presunzione che la seconda impresa (quella, cioè, non già attinta da un'interdittiva), sia stata scelta per la condivisione degli interessi inquinati e illeciti già ravvisati nella gestione della prima.