TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ I sentenza 15 novembre 2004 n 16778

Territorio e autonomie locali
15 Novembre 2004
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il solo fatto della presenza in consiglio comunale di consiglieri di pposizione “attenzionati” sul piano della prevenzione anticamorra è del tutto insufficiente a dimostrare la condizionabilità della maggioranza consiliare e del governo cittadino.
Senza una ricostruzione di un ridisegno delle aree politiche consiliari (ad es. con l’avvicinamento alla maggioranza di consiglieri di minoranza “controindicati” a fini di prevenzione antimafia) o senza una indicazione specifica di atti e deliberazioni consiliari dimostrativi di una convergenza di queste componenti all’interno del consiglio e di una “sensibilità” dell’organo assembleare agli interessi della malavita, la sola presenza in consiglio di componenti opposti alla maggioranza che sarebbero stati sorretti dall’appoggio “politico” di ambienti malavitosi appare privo di significato ai fini della dimostrazione della esistenza dei presupposti per lo scioglimento dell’organo consiliare.
Le gravi disfunzioni, inerzie e illegittimità nella civica amministrazione, pur dimostrando la presenza di un'amministrazione tutt'altro che efficiente ed efficace (ciò che notoriamente costituisce, purtroppo, una costante negativa di molte realtà comunali della provincia di Napoli e della Campania, in specie per la mancata repressione dell’abusivismo edilizio), se avrebbero sicuro peso nella sede del controllo amministrativo, non dimostrano la sussistenza di quegli effetti di pregiudizio per il buon andamento dell’amministrazione comunale e del regolare funzionamento dei servizi, ovvero di grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, indicati dall’articolo 143 del t.u.e.l. come ulteriori presupposti per lo scioglimento dell’amministrazione locale.