TAR Basilicata, Sez.I – Sentenza del 4 aprile 2018 n.237

Territorio e autonomie locali
4 Aprile 2018
Categoria 
03 Organi03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia 

Illegittimità del decreto di nomina dei componenti della giunta municipale in violazione delle c.d. “quote rosa”.

Estratto/Sintesi: 

In un Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, va annullato il decreto di nomina della giunta comunale composta da soli assessori di sesso maschile, in violazione delle c.d. "quote rosa".
L’art.46, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 stabilisce che, in attuazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini, il Sindaco deve garantire la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta.
Il primo cittadino, in questo caso, avrebbe dovuto verificare, anche tramite avviso pubblico, la disponibilità a diventare assessore delle donne del partito politico o della coalizione che ha vinto le elezioni comunali, nonché delle cittadine residenti nel comune o che abbiano un significativo legame con il comune.
Non può escludersi a priori l'impossibilità di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi, ma questa deve risultare da una accurata e approfondita istruttoria che specifichi le ragioni che hanno impedito il rispetto della suddetta normativa in materia di parità di genere. (Sentenza Consiglio di Stato n.406/2016).