TAR Basilicata, Sez.I – Sentenza del 3 agosto 2017 n.564

Territorio e autonomie locali
3 Agosto 2017
Categoria 
02 Soggetti e Forme associative
18 Attività Amministrativa18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso agli atti dei consiglieri comunali.

Estratto/Sintesi: 

E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego di accesso agli atti della P.A., opposto alla richiesta avanzata da un consigliere comunale, motivando tale diniego con un generico riferimento al fatto che l'accoglimento della istanza rischierebbe di paralizzare il competente ufficio della P.A..
Il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento delle funzioni non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio.
Gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell'ente) e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto, al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso.