Eccesso di potere giurisdizionale.
La sentenza del giudice amministrativo è affetta da eccesso di potere giurisdizionale sia nel caso in cui il giudice abbia violato il campo del potere legislativo, applicando una norma inesistente, sia nel caso in cui abbia invaso il campo dell'amministrazione, esercitando una giurisdizione di merito.
Il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto solo ai vizi attinenti all'esistenza stessa della giurisdizione, rilevando l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non potendo estendere il proprio sindacato anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, in rapporto a quanto denunciato dalle parti.
L'eccesso di potere giurisdizionale si configura, quindi, quando l'indagine svolta sia andata oltre il riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, spingendosi a valutare l'opportunità e la convenienza dell'atto, o nella decisione finale, esprima una volontà dell'organo giudicante che si sostituisce a quella dell'amministrazione.