Corte dei Conti - Sez. Giur. Regione Campania - Sentenza del 27 luglio 2017 n.311

Territorio e autonomie locali
27 Luglio 2017
Categoria 
01 Ordinamento Istituzionale
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.02 Altre qualifiche
18 Attività Amministrativa18.01 Atto amministrativo (Vizi)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Responsabilità per danno erariale per mancati adempimenti in materia di mobilità del personale della P.A..

Estratto/Sintesi: 

È fonte di responsabilità amministrativa per i danni causati all'Ente l'aver avviato una procedura concorsuale senza la previa comunicazione alla Funzione pubblica e all'Ufficio regionale preposto per l'assegnazione di dipendenti pubblici in disponibilità (art.34-bis D.Lgs. n.165/2001).
Le assunzioni effettuate in violazione degli obblighi previsti dall'art.34-bis del D.Lgs. n.165/2001 sono nulle di diritto.
La sentenza stabilisce che il danno è costituito dal totale delle spese che l'ente ha dovuto sostenere per lo svolgimento della procedura concorsuale.
La responsabilità per danno erariale matura sia per il dirigente che ha indetto la procedura, sia per gli altri dirigenti che vi hanno partecipato e che non hanno sottolineato le irregolarità della procedura.