Corte dei Conti - Sez. Controllo Legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – Deliberazione del 25 agosto 2016 n.11/2016/PREV

Territorio e autonomie locali
25 Agosto 2016
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.03 Accesso
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.04 Facoltà assunzionali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Legittimità del conferimento di un incarico di collaborazione professionale esterno nella Pubblica Amministrazione.

Estratto/Sintesi: 

La Pubblica Amministrazione non può conferire un incarico esterno di collaborazione professionale per lo svolgimento di funzioni ordinarie che possono essere affidate a personale in servizio presente nell'organico.

La Legge n.228/2012, all'art.1 c.147, prevede che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali ad esperti con particolari specializzazioni, con contratti di lavoro autonomo di natura temporanea e altamente qualificata, per esigenze cui non possono far fronte con personale di ruolo; ma la carenza di personale non giustifica il ricorso ad un incarico di collaborazione esterna, in quanto la struttura amministrativa competente deve programmare idonee soluzioni tra cui l'aggiornamento e la formazione di profili professionali interni.