Corte Costituzionale - Sentenza del 13 aprile 2011 n.127

Territorio e autonomie locali
13 Aprile 2011
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.04 Facoltà assunzionali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Necessità del concorso per l'accesso ai pubblici uffici.

Estratto/Sintesi: 

La legge regionale che dispone l'automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine dell'ente regionale interessato, presenta profili di illegittimità per palese violazione del principio costituzionale (art.97 Cost.) che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico.
La legge regionale in esame non può dirsi legittimata dalla previsione secondo la quale gli stabilizzandi debbono essere stati assunti a termine "a seguito di selezione pubblica"; requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle mansioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere.
La regola del pubblico concorso può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi arbitrarie e irragionevoli.