Corte Costituzionale - Sentenza del 31 ottobre 2012 n.242

Territorio e autonomie locali
31 Ottobre 2012
Categoria 
01 Ordinamento Istituzionale
05 Sistema Elettorale05.02 Procedimento Elettorale
Principi enucleati dalla pronuncia 

Questione di legittimità costituzionale dell'art.71 D.Lgs. n.267/2000, nella parte in cui include i cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) nel numero degli aventi diritto al voto, per la rilevanza nel calcolo della percentuale di voti necessari per la validità delle elezioni.

Estratto/Sintesi: 

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata di legittimità costituzionale dell'art.71, c.10, del D.Lgs. n.267/2000 che, in tema di elezioni, dispone che nei comuni sino a 15.000 abitanti, in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati ed il sindaco collegato alla lista, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50% degli iscritti nelle liste elettorali del comune, compresi i cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE, pena la nullità dell'elezione.
Ciò in quanto i profili di non piena coerenza, nel testo attuale, con la disciplina di settore, inducono a ritenere opportuna, da parte del legislatore, una rimeditazione del bilanciamento di interessi attuato in detta norma, tuttavia non ne evidenziano un tasso di irragionevolezza manifesta, tale da comportarne la caducazione da parte della Corte Costituzionale.
Questo perché, come già sottolineato, "la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, censurabile in sede di giudizio di costituzionalità solo quando risulti manifestamente irragionevole" (sentenza n.260 del 2002).