CORTE COSTITUZIONALE sentenza 29 ottobre 2009 n 272

Territorio e autonomie locali
29 Ottobre 2009
Categoria 
01 Ordinamento Istituzionale
Principi enucleati dalla pronuncia 

La tutela delle aree naturali protette rientra nell'ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato (Art. 117, 2° c.,lett. s) Cost.,). La tutela e la conservazione ambientale e paesaggistica rientrando tra le competenze esclusive dello Stato precede e, comunque, costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali (sentenza 367/2007). Data la diversità del grado di tutela dei territori qualificati "parco" da quelli definiti "paesaggio protetto", è illegittimo alterare l'ordine di prevalenza che la normativa statale detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica (sent. n. 180/2008), in quanto si violerebbe il "principio della gerarchia" degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali.
E', inoltre, dichiarata dalla Consulta l'illegittimità della legge regionale che delimita il periodo venatorio, in quanto viola lart. 117,2° c., Cost., incidendo sulla materia della protezione della fauna selvatica, di competenza esclusiva dello Stato.