Consiglio di Stato, Sez.VI - Sentenza del 21 marzo 2011 n.1713

Territorio e autonomie locali
21 Marzo 2011
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.02 Altre qualifiche
Principi enucleati dalla pronuncia 

Rimborso delle spese sostenute da un dipendente per il patrocinio legale in un giudizio penale a cui è sottoposto per reati connessi all'espletamento del servizio.

Estratto/Sintesi: 

La rimborsabilità delle spese legali sopportate dal dipendente pubblico assolto da un giudizio di responsabilità a cui è stato sottoposto per ragioni di servizio, è espressione della regola civilistica generale di cui all'art.1720, co.II cod. civ., in tema di rapporti tra mandante e mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto al risarcimento, da parte del mandante, dei danni subiti a causa dell'incarico, ricorrendo determinate condizioni inerenti:
1) l'esistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
2) l'esistenza di una condanna definitiva che abbia escluso la responsabilità dell'imputato;
3) la presenza di una valutazione congrua dell'indennità effettuata dall'Avvocatura dello Stato.