Consiglio di Stato, Sez.V - Sentenza del 3 dicembre 2010 n.8408

Territorio e autonomie locali
3 Dicembre 2010
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.02 Appalti di forniture
Principi enucleati dalla pronuncia 

Legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto al massimo ribasso (in vigenza del D.Lgs. n.163/2006 abrogato con D.Lgs. n.50/2016).

Estratto/Sintesi: 

Rientra nei poteri discrezionali dell'amministrazione appaltante operare la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base alle caratteristiche dell'appalto, avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta (Corte di Giustizia C.E. sent. 7 ottobre 2004, in causa C-247/02, Cons. St. Sez.IV, 23 settembre 2008, n.4613, Sez.VI, 3 giugno 2009, n.3404). Da tale principio discende la sindacabilità del criterio prescelto solo in caso di manifesta illogicità, inadeguatezza o travisamento.

La scelta tra i criteri, che sono quindi astrattamente equiordinati, deve orientarsi tenendo presente l'unicità e l'automatismo del criterio del prezzo più basso e la pluralità e variabilità dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quali il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, ecc..

Pertanto, è da considerare manifestamente illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di formazione del personale e di manutenzione delle apparecchiature. In questi casi la pluralità di elementi presi in considerazione dalla lex specialis si pone in contrasto con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso comportando la violazione degli articoli 81 e 82 del D.Lgs.163/2006.