Consiglio di Stato, Sez.V - Sentenza del 26 gennaio 2011 n.552

Territorio e autonomie locali
26 Gennaio 2011
Categoria 
12 Servizi Pubblici Locali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Gestione diretta da parte del Comune di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Estratto/Sintesi: 

Nessuna norma obbliga i comuni ad affidare all'esterno determinati servizi (illuminazione pubblica, centri assistenziali, case di accoglienza, case di riposo, case famiglia, assistenza domiciliare per anziani ed handicappati, asili nido, mense scolastiche, scuola-bus, biblioteche, impianti sportivi).
La gestione diretta di servizi pubblici locali, soprattutto quando si tratti di attività di modesto impegno finanziario, è sempre praticabile dall'ente locale. L'affidamento diretto, ossia la scelta di attribuire la gestione di un servizio all'esterno del comune interessato, può praticarsi mediante gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.
In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, art.23-bis del DL n.112/2008, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.