Consiglio di Stato, Sez.IV - Sentenza del 13 gennaio 2010 n.50

Territorio e autonomie locali
13 Gennaio 2010
Categoria 
20 Governo del Territorio e Ambiente20.01 Strumenti urbanistici
Principi enucleati dalla pronuncia 

Impugnazione del Piano Regolatore Generale.

Estratto/Sintesi: 

La delibera di adozione del P.R.G può essere impugnato immediatamente se comporta l'eliminazione o la limitazione dello "jus edificandi"; ma si tratta di una semplice facoltà e il suo mancato esercizio non comporta preclusioni circa l'impugnazione della successiva approvazione del piano.

La mancata impugnazione della delibera di approvazione di un piano regolatore generale o sua variante non comporta la cessazione di interesse al ricorso presentato avverso l'atto di adozione, a meno che questa non comporti modifiche delle prescrizioni e previsioni impugnate.

Ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse occorre che vi sia la certezza della mancanza di utilità dell'eventuale sentenza, in quanto il processo non può, per nessun motivo, produrre un risultato utile per il ricorrente. L'adozione di atti pianificatori nuovi e sostitutivi dei precedenti non vale ad escludere la sussistenza dell'interesse per i consequenziali effetti risarcitori in relazione ai danni medio tempore eventualmente verificatisi.

Il Comune agisce con due strumenti aventi fini diversi: la divisione in zone del territorio (art.7 Legge 1150 del 1942) e la definizione per zone territoriali omogenee, dei limiti e dei rapporti fra edificazione a scopo residenziale e produttivo e spazi pubblici (art. 41-quinquies della stessa legge e del d.m. n.1444 del 1968).

La divisione in zone del territorio destinata a delineare il progetto di sviluppo della città in senso dinamico, non crea alcuna posizione intoccabile per i soggetti le cui aree siano comprese in una determinata zona, in quanto l'Amministrazione può sempre modificare tali destinazioni verificando lo stato dei luoghi coerentemente con il mutamento di disciplina.

Il Comune può scegliere liberamente un particolare regime volto a ridurre l'addensamento edilizio di una zona, in applicazione di regole urbanistiche che debbono soltanto apparire ragionevoli e non illogiche rispetto allo stato di fatto, essere connotate dal requisito della generalità, essere applicate in modo indifferenziato e secondo le caratteristiche del bene.

Il P.R.G non può lasciare zone del territorio senza regime urbanistico, sicché non possono essere precluse variazioni di regime anche solo per una parte del territorio disciplinato, poiché ciò equivarrebbe a limitare gravemente l'esercizio del potere-dovere di pianificazione conferito dalla legge.