Consiglio di Stato, Sez.III - Sentenza del 21 febbraio 2019, n.1214

Territorio e autonomie locali
21 Febbraio 2019
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Come emerge dalla vasta giurisprudenza formatasi sul punto, vi sono numerose situazioni, non tipizzate dal legislatore, che costituiscono ‘spie’ dell’infiltrazione (nella duplice forma del condizionamento o del favoreggiamento dell’impresa), anche se non ricomprese nel ‘catalogo’ dell’art.84 del d.lgs. n.159 del -OMISSIS-11.
Gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un numerus clausus, assumono infatti forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono ad un preciso inquadramento, per l’insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso (Cons. St., sez.III, 3 maggio -OMISSIS-16, n.1743).
Quello voluto dal legislatore, ben consapevole di questo, è dunque un ‘catalogo aperto’ di situazioni sintomatiche del condizionamento mafioso, come si desume chiaramente dall’art.91, comma 6, del d.lgs. n.159 del -OMISSIS-11. Tra queste situazioni sintomatiche non tipizzate dal legislatore, come la Sezione ha più volte chiarito, rientrano anche i contatti o le ‘frequentazioni’ con soggetti coinvolti in sodalizi criminali, quali quelli valorizzati nel provvedimento qui controverso.