CONSIGLIO DI STATO SEZ V sentenza 20 ottobre 2005 n 5878

Territorio e autonomie locali
20 Ottobre 2005
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

Art. 143 d.lgs.vo n.267/2000. La norma considera, per quanto concerne il "rapporto" fra gli amministratori e la criminalità organizzata, circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza inferiore rispetto a quelle che legittimano l'azione penale.
Sotto questo profilo, devono ritenersi idonee anche quelle situazioni che non rivelino né lascino presumere l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, giacché, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per l'avvio dell'azione penale o, almeno, per l'applicazione delle misure di prevenzione a carico degli amministratori, mentre la scelta del legislatore è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità.
Necessità che l’Amministrazione dia conto, nel provvedimento, delle ragioni poste a base delle proprie determinazioni, specie a fronte di concorrenti approfondimenti (di segno opposto) in sede penale.
La valutazione delle acquisizioni probatorie in ordine a collusione e condizionamenti non può essere effettuata estrapolando dal vasto materiale acquisito singoli fatti o episodi, al fine di contestare l’esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo reso sull’operato del consiglio comunale, dovendo gli elementi addotti a riprova di collusioni, collegamenti e condizionamenti essere considerati nel loro insieme, giacchè solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza dell’addebito mosso all’ente collegiale.