CONSIGLIO DI STATO SEZ IV sentenza 21 maggio 2007 n 2583

Territorio e autonomie locali
21 Maggio 2007
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

L’art. 143 del testo unico attribuisce rilievo alla sussistenza di rapporti di qualsiasi natura fra gli amministratori e la criminalità organizzata, che possono emergere da circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza anche minore rispetto a quelle che giustificano l’esercizio dell’azione penale.
Il "condizionamento degli amministratori" può consistere anche nel comportamento di chi eserciti illegalmente i propri poteri, ovvero non li eserciti.
Deve ragionevolmente risultare l’ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata (per vincoli di parentela o di affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni, omertà, paura, scarso impegno civile o ‘quieto vivere’), anche in assenza di prove sull’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata.
Per sciogliere il consiglio comunale non basta neppure rilevare che gli organi comunali abbiano emesso un certo numero di atti illegittimi, ma occorre un quid pluris, e cioè o una condotta attiva condizionata dalla criminalità. Il Governo non può soltanto constatare come nella realtà locale sia radicata una organizzazione criminale, ma deve altresì verificare se l’attività di tale organizzazione abbia comportato un effettivo condizionamento dell’esercizio delle funzioni pubbliche o dello svolgimento di un servizio pubblico, anche con la tolleranza dei comportamenti illegali.