Consiglio di Stato – Sez. III, Sentenza del 10 gennaio 2018, n.96

Territorio e autonomie locali
10 Gennaio 2018
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata

Risorse collegate

Principi enucleati dalla pronuncia 

Articolo 143 TUOEL - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

Estratto/Sintesi: 

In via preliminare, deve ritenersi corretta la decisione del primo giudice che considera quale atto di rilevanza esterna conclusivo del procedimento amministrativo il decreto di scioglimento emesso dalla Presidenza della Repubblica, con conseguente infondatezza dell’eccepita mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione della precedente delibera del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell’art.143, comma 4, T.U.E.L.
Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, per l’emanazione del relativo provvedimento, è sufficiente la presenza di elementi indizianti, che consentano d’individuare la sussistenza di un rapporto inquinante tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato. Si tratta, infatti, di uno strumento di tutela, in particolari situazioni ambientali, nei confronti dell’ingerenza delle organizzazioni criminali sull’azione amministrativa degli enti locali, quale misura di carattere straordinario per fronteggiare una emergenza straordinaria.
Il quadro fattuale posto dall’amministrazione a sostegno del provvedimento di scioglimento va valutato non atomisticamente ma nella sua complessiva valenza dimostrativa, dovendosi tradurre in un prudente apprezzamento in grado di lumeggiare, con adeguato grado di certezza, le situazioni di condizionamento e di ingerenza nella gestione dell’ente che la norma intende prevenire.
Stante l’ampia sfera di discrezionalità di cui l’Amministrazione dispone in sede di valutazione dei fenomeni connessi all’ordine pubblico ed in particolare alla minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni mafiose prevenzione – il controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati si caratterizza come estrinseco, nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all’adeguatezza dell’istruttoria, alla ragionevolezza del momento valutativo, nonché alla congruità e proporzionalità rispetto al fine perseguito.