Consiglio di Stato, Sez.III – Sentenza del 9 febbraio 2017 n.565

Territorio e autonomie locali
9 Febbraio 2017
Categoria 
10 Pubblica Sicurezza
20 Governo del Territorio e Ambiente20.02 Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
Principi enucleati dalla pronuncia 

Informativa interdittiva antimafia e diniego di iscrizione nella “white list”.

Estratto/Sintesi: 

La Prefettura ha emesso una informativa antimafia con effetto interdittivo nei confronti di una impresa perché ritenuta contigua ad ambienti criminali legati alla ‘ndrangheta.

A seguito di tale informativa la Provincia ha comunicato al richiedente di non poter rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). L'impresa ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento di tali provvedimenti con conseguente richiesta di risarcimento danni.

Il D.Lgs. n.159/2011 (c.d. codice delle leggi antimafia) consente l'applicazione delle informazioni antimafia anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio. Il legislatore, in materia, ha inteso superare la bipartizione tra "comunicazioni antimafia", applicabili alle autorizzazioni, e "informazioni antimafia", applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni, ponendo fine alle molte lacune evidenziatesi nel sistema precedente della prevenzione antimafia.

Il Prefetto ha l'obbligo di rilasciare le informazioni antimafia nelle ipotesi di cui all’art.91, comma 1, del D.Lgs. n.159 del 2011 e ha la facoltà di emettere una informativa antimafia, in luogo della richiesta comunicazione antimafia, tutte le volte in cui, nel collegamento alla Banca dati nazionale unica, emergano provvedimenti o dati che lo inducano a ritenere non possibile emettere una comunicazione liberatoria de plano, ma impongano più serie verifiche in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa.