CONSIGLIO DI STATO SEZ III sentenza 19 dicembre 2012 n 6534

Territorio e autonomie locali
19 Dicembre 2012
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.01 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali ex art. 141 d.lgs. 18-08-2000 n. 267
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il consigliere eletto, in attesa della “verifica”, si trova sub condicione in quanto trattasi di condizione risolutiva e non sospensiva.
Non si deve dire cioè che il consigliere non possa esprimere un valido voto, o dare le dimissioni finalizzate allo scioglimento, sino a che non sia stata dichiarata la inesistenza di cause di ineleggibilità; si deve dire, invece, che il consigliere è nella pienezza dei suoi poteri (incluso quello di concorrere a determinare lo scioglimento del consiglio con lo strumento delle dimissioni) sino a che non venga dichiarata la esistenza di una causa di ineleggibilità.
E’ vero che la dichiarazione di ineleggibilità può avere effetto retroattivo, ma ciò non rende ipso facto invalidi gli atti compiuti nel frattempo; si deve infatti applicare il principio del “funzionario di fatto” grazie al quale, in linea di massima, gli atti compiuti restano validi, a meno che non siano stati impugnati nelle forme e nei termini dovuti facendo valere proprio il vizio del difetto di titolo di chi ha agito come funzionario.