Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sez. giurisdizionale - Sentenza del 1° luglio 2019, n.610

Territorio e autonomie locali
1 Luglio 2019
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (da ultimo, Cons. St., Sez.III, 19 aprile 2019, n.2413) nell'ambito della misura interdittiva antimafia per vagliare l'apprezzamento discrezionale fatto dal Prefetto in ordine alla ritenuta esposizione di un'impresa al rischio di un condizionamento mafioso, il giudice si deve attenere (quale parametro generale) al criterio che le risultanze dell'istruttoria prefettizia debbano essere valutate unitariamente nel loro complesso, per cui non vanno analizzati singolarmente gli specifici fatti ed elementi di giudizio, che, provenienti da varie fonti, sono confluiti nella motivazione del provvedimento interdittivo. Pertanto, se, ad esempio, è vero che il mero legame parentale non è da solo sufficiente a giustificare l’irrogazione di un’informativa antimafia, qualora emergano elementi di carattere familiare, sociale, economico, lavorativo, penale che rappresentano credibilmente un quadro complessivo di potenziale asservimento della persona fisica o giuridica alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso, in questo caso è pienamente giustificata l’adozione del provvedimento in questione. In questo senso deve essere rinvenuto quel punto di equilibrio tra contrasto al fenomeno criminale mafioso e tutela dei diritti fondamentali compressi dall’informativa antimafia.
Nel caso in esame, sussiste, al di là della critica ai singoli elementi utilizzati dal provvedimento impugnato, un quadro indiziario che pone l’appellante in un ambito fortemente aderente a contesti di criminalità organizzata, rispetto ai quali le scelte lavorative e professionali dell’originario ricorrente non solo non si pongono in chiave di distacco, ma, al contrario, evidenziano la chiara frequentazione familiare e lavorativa di soggetti controindicati. Ciò si desume in modo cristallino dagli elementi che ha valorizzato il primo giudice per concludere nel senso dell’assenza di un deficit motivazionale o di eccesso di potere nel provvedimento di informativa antimafia impugnato e nel senso, invece, della piena rispondenza dello strumento utilizzato per prevenire quei tentativi di infiltrazione mafiosa che avvelenano l'economia sana.