La normativa in tema di enti locali prevede, in differenti norme, le figure del capogruppo consiliare e del presidente del gruppo consiliare.
L’art. 79 comma 4 D.Lgs. 267/2000 fa espresso riferimento ai presidenti dei gruppi consiliari di province e comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, stabilendo per costoro il diritto, oltre ai permessi indicati nei commi precedenti, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessarie per l’espletamento del mandato.
Si ritiene, pertanto, che i permessi sopraindicati possano essere fruiti dall’amministratore che ricopre la carica di “capogruppo consiliare” nel caso in cui, in base a norme statutarie e regolamentari locali, tale figura sia del tutto assimilabile, per compiti e attribuzioni, a quella di presidente del gruppo consiliare.