Mancata risposta atti di sindacato ispettivo. L’art. 43, comma 3, del T.U.O.E.L. n. 267/00, demanda espressamente allo statuto ed al regolamento consiliare la disciplina delle “modalità” di presentazione delle interrogazioni, nonché delle relative risposte. La medesima norma dispone che il sindaco, ovvero gli assessori delegati, “rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo”. Si ritiene che l’ente non possa esimersi dal fornire risposta alle interrogazioni nei tempi previsti, ferma restando l’esigenza di leale collaborazione da parte dei consiglieri comunali, che con eventuali comportamenti non corretti possono provocare disservizi. Si fa presente che il termine di trenta giorno di cui al citato art. 43, comma 3, secondo la dottrina, non ha carattere perentorio.