In materia di accesso agli atti, ai sensi dell’articolo 43 del d. lgs. 267/2000 da parte dei consiglieri comunali, si osserva che l’art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23.12.2005, n. 266 e l’art. 148 bis del d. lgs. 18.08.2000, n. 267 non disciplinano i procedimenti di natura giudiziale (rispetto ai quali la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con talune pronunce – v. plenum del 25.01.2005 – ha optato per il rinvio dell’accesso alla conclusione delle controversie), ma affidano, invece, alla Corte dei Conti il controllo sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali, al fine della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, dell'osservanza dei vincoli in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria.
La conoscenza degli atti in parola non viola dunque alcun segreto, fermo restando, in tale ipotetico caso, che il consigliere, il quale ha comunque diritto di ottenere l’accesso ai dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione è assoggettato al vincolo della riservatezza.