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Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.

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24 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Commissioni consiliari permanenti. E’ stato chiesto un parere in merito alla impossibilità di insediamento delle commissioni consiliari a causa della  mancata designazione  dei rappresentanti di uno dei due gruppi di minoranza presenti in consiglio.  Al riguardo, si fa presente che le commissioni consiliari non sono organi necessari dell’ente locale, bensì organi strumentali dei consigli ed, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita. A fronte delIa oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni a causa della indisponibilità manifestata da alcuni consiglieri di minoranza,   la situazione di fatto verificatasi è  tale da giustificare, in ragione del principio della continuità amministrativa, il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale.
 

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10 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

L’affidamento dei poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo trova fondamento nel comma 23 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388 poi modificato dall’ art. 29, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che introduce una deroga al principio generale della separazione dei poteri (in particolare, rispetto alle competenze dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L. e all’art. 4 del decreto legislativo n. 165/01) nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, rimanendo esclusi i compiti meramente esecutivi o operativi.
     Le disposizioni legislative predette non necessariamente indicano l’approvazione di un regolamento, essendo sufficiente che il relativo provvedimento sia deliberato dalla Giunta comunale, quale organo competente in materia di adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (cfr. Consiglio di Stato, IV, 23 febbraio 2009, n. 1070; V, 6 marzo 2007, n. 1052; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 maggio 2011, n. 1278; T.A.R. Lazio, Roma, II-ter, 22 marzo 2011, n. 2534).
   Nella fattispecie di comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, fatte salve eventuali espresse limitazioni scaturenti dallo Statuto comunale, il Commissario straordinario può legittimamente attribuire a sé, con i poteri della Giunta comunale, la facoltà di gestione di un settore dell’Amministrazione.
    
 

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5 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Il conferimento di deleghe ai consiglieri comunali ed al Presidente del Consiglio comunale da parte del sindaco, fatta salva una ristrettissima serie di funzioni sindacali delegabile in virtù di specifiche previsioni normative (in particolare, le funzioni svolte dal sindaco ex art. 54 nella sua attività di Ufficiale di Governo), sono ammissibili sulla base di norme statutarie dell'ente locale, che stabiliscano il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell'ente, integrando ma non derogando alle vigenti norme di legge.
    Pertanto, potrebbe essere configurabile la mancata conformità dell’atto di delega alle disposizioni specifiche dettate in materia dagli articoli 42 e 48 del T.U.O.E.L. n. 267/00 solo in carenza di una espressa indicazione dei limiti in ordine all’esercizio delle predette deleghe che escludano compiti di amministrazione attiva.
 

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5 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Deleghe ai consiglieri. Nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale,  sancita dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Occorre considerare che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

 

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5 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Parità di genere nelle giunte comunali. Il  comma 137, dell’art. 1 della  legge n. 54/14 dispone  che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
Al riguardo, si osserva che il Consiglio di Stato,  sez. V, n. 4626  del 5/10/2015, ha precisato che  tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art. 1, comma 137, citato trovano in esso “un ineludibile parametro di legittimità” e, pertanto,   un’interpretazione che riferisse  l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa.
Circa l’adeguatezza dell’istruttoria effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare  la  sentenza n. 1 del 2015 con la quale il  Tar Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciarsi per l’annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che  l’atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata  istruttoria finalizzata al reperimento di “… idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell’ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.”. (cfr  Tar Calabria sentenze nn. 2,3 e 4 del 2015).

 

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5 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Previa disciplina regolamentare di dettaglio, nell’ambito delle previsioni statutarie, non sussiste un impedimento in ordine allo svolgimento delle adunanze del consiglio comunale anche in locali diversi rispetto alla ordinaria aula sita presso la sede comunale.
   Tuttavia, ferma restando la verifica dell’opportunità di sostenere i relativi costi aggiuntivi, è necessario non arrecare disagi ai consiglieri partecipanti e che anche la non ordinaria sala sia fornita della dotazione tecnico-logistica occorrente per il corretto svolgimento delle riunioni consiliari.

 

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5 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Al consigliere comunale che abbia difficoltà di accesso alla strumentazione informatica non potrebbe negarsi il rilascio anche di copie cartacee (conforme, parere C.d.S. 02183/2014 del 27/06/2014) di atti che non siano complessi e voluminosi.
   E’ legittima l’eventuale previsione di disposizioni che consentono l’utilizzo da parte dei consiglieri di apparecchiature di proprietà dell’Ente, al fine proprio di agevolare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali. 

 

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5 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Procedura approvazione modifiche statutarie. L'approvazione dello statuto, attesa la natura di atto normativo "fondamentale" sua propria, comporta che su di esso converga il più elevato numero di consensi attraverso un'ampia discussione e comparazione d'interessi da parte della maggioranza e dell'opposizione consiliare. Tale particolare esigenza ha determinato, conseguentemente, la previsione di maggioranze speciali disponendo che i quorum, rispettivamente della prima e delle altre votazioni, siano ragguagliati ai due terzi o alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Pertanto, l'iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico. Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia ". Ove tale quorum non venga raggiunto, si apre un’ulteriore fase procedimentale per la quale  lo statuto è  approvato  “se ottiene per due volte il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”. Si precisa che, nell’ipotesi in cui lo statuto non sia approvato alla prima votazione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, è sempre necessario procedere alle previste ulteriori due votazioni a “maggioranza assoluta”, con la conseguenza che, complessivamente, le votazioni assommeranno al numero di tre.
Circa il rispetto del termine di trenta giorni previsto dal citato art. 6, comma 4, giova richiamare il contenuto del parere n. 291 del 2010 reso dal Consiglio di Stato su ricorso Straordinario al Capo dello Stato, laddove è stato osservato che “…la non perentorietà del termine sopra detto vanificherebbe la finalità della norma che è diretta a prevedere un tempo determinato entro il quale deve concludersi la procedura di approvazione dello statuto”.

 

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5 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Istituzione di commissione di inchiesta. L’istituto delle commissioni di indagine è previsto dall’art. 44 del decreto legislativo n. 267/00.
La norma, rubricata “garanzia delle minoranze e controllo consiliare”, al primo comma, prevede l’istituzione facoltativa delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo alle opposizioni, a tutela delle minoranze, la presidenza delle stesse, ed è indirizzata a rafforzare quanto già previsto dall’art. 6, comma 2, del testo unico, che demanda allo statuto dell’ente, tra l’altro, la specificazione delle forme di garanzia e partecipazione delle minoranze. Il successivo comma 2 stabilisce che il consiglio possa istituire, al fine di garantire il controllo consiliare, commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. Circa la possibilità che l’attività oggetto dell’indagine sia riferibile ad ambiti  tecnico-gestionali, si rappresenta che  non si ravvisano impedimenti a che la commissione, quale articolazione dell’organo rappresentativo dell’ente, possa esercitare la funzione di controllo  politico amministrativo su settori a contenuto  tecnico.

 

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5 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

 Procedura sostituzione Presidente Commissione Consiliare permanente. il decreto legislativo n. 267/00 non prevede espressamente la possibilità di revocare  il presidente del consiglio. Per quanto concerne la tematica della ammissibilità   della revoca del presidente del consiglio o del presidente della commissione consiliare, entrambe figure di garanzia, in carenza di una specifica previsione statutaria, si registrano posizioni contrastanti in  giurisprudenza. In alcune pronunce si   tende ad affermarne l’illegittimità, mentre, in altre,  l’assenza nelle norme statutarie di  una specifica disciplina della revoca “… non ne inibisce di per sé la possibilità di ricorrervi” (T.A.R. Lazio n. 8881/2008).   Sulla materia, il Consiglio di Stato, con  sentenza 5605/2013, ha precisato che “ a  differenza dell’elezione, che costituisce un atto favorevole e viene emessa in assenza di qualsiasi verifica sull’operato del titolare dell’ufficio presidenziale, la revoca, al contrario, non può prescindere da fatti specifici inerenti la carica, ancorché gli stessi non siano commessi nell’esercizio delle funzioni presidenziali, e dalla conseguente valutazione che i componenti dell’organo da tali fatti traggono in ordine alla persistente validità dell’iniziale investitura”. Tanto premesso, la revoca  del presidente della commissione consiliare dovrebbe essere ricondotta nell’alveo dei principi enucleati   dagli   orientamenti giurisprudenziali  formatisi in materia.  

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Modifica statuto comunale e nomina di Vice Assessori. Come noto, l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “vice assessore”;  i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge. Si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. E’ prevista, inoltre, la possibilità di  istituire  uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo.

 

 

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Gruppi consiliari. L’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38, comma 3, art.39, comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia, pertanto, è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art.38 del citato T.U.O.E.L.. In ordine alla possibilità per il candidato sindaco non eletto di costituire un gruppo riferito ad una delle liste che lo ha sostenuto e che non ha espresso alcun consigliere, si rappresenta che il quadro normativo delineato dalle fonti di autonomia locale del comune sembrerebbe consentire a tale consigliere di poter formare un gruppo unipersonale riferito a tale lista unicamente se il seggio sia stato ceduto dalla lista medesima, ferma restando la possibilità di aderire ad altro gruppo in base alla disciplina prevista dall’ente locale in tale materia.

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Dall’articolo 43 del d. lgs. n.267/2000 emerge il diritto individuale del consigliere comunale di presentare non solo proposte da sottoporre a deliberazione del consiglio e interrogazioni indirizzate al sindaco o agli assessori, ma anche la possibilità di presentare mozioni a cui, di norma, segue una deliberazione consiliare.

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

   Qualora  il vicesindaco, ricopra in tale veste la funzione di reggente a seguito della sospensione del sindaco, permane altresì nel ruolo di assessore comunale, derivandone che il numero massimo di quattro assessori previsto dalla legge, comprensivo del vicesindaco, è attualmente pienamente garantito.

       

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

 Deliberazioni di giunta immediatamente eseguibili. Sulla materia il giudice amministrativo ha precisato  che “… la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto” ( T.A.R. Piemonte nella sentenza n. 460 del 2014).         

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Nomina consigliere politico da parte del  sindaco. Come noto, l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del “consigliere politico”;  i consiglieri, gli assessori ed il sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge. Si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. 
 E’ prevista la possibilità di  istituire  uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo.

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Normativa in tema di parità di genere nelle giunte comunali. Legge 54/14. Come noto,  il  comma 137 della  legge n. 54/14 dispone  che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. Il comune di xx ha  pubblicato un avviso volto al reperimento di cittadine disponibili a svolgere la carica di assessore. Tuttavia,  nessuna delle cinque  candidate  corrispondeva al profilo richiesto; anche a seguito del colloquio svolto. Il Consiglio di Stato,  con sentenza  n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”.  Alla luce dei principi enucleati dalla citata pronuncia, il  mancato adeguamento alla normativa in tema di quote di genere della giunta  del Comune di xx apparirebbe   adeguatamente motivato, in virtù dell’ approfondita istruttoria effettuata al fine di individuare assessori  di genere femminile.
 

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Nomina giunta comunale. Con riferimento alla nomina da parte del sindaco del comune di xx di un “assessore fuori giunta”,  si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. Ai sensi dell’art. 6 del citato dlgs, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e specifica le attribuzioni degli organi.  E’ prevista, inoltre, la possibilità di  istituire  uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi del successivo art. 90. 

 

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Numero assessori. In ordine all’individuazione del numero degli assessori occorre far riferimento all’ art. 1, comma 135, della legge n. 56/14, che ha modificato l’art. 16, comma 17, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, il quale, alla lettera b), consente, per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, la nomina di massimo quattro  assessori. A tale numero occorrerà aggiungere il Sindaco che, come osservato nella Circolare ministeriale n. 6508 del 24.4.2014,  dovrà essere computato al fine della determinazione delle quote di genere previste per la composizione della giunta.

 

 

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3 Gennaio 2018
Territorio e autonomie locali

Convocazione consiglio comunale. Un gruppo di  consiglieri del comune di xxx ha chiesto l’intervento prefettizio al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell’organo rappresentativo dell’ente, lamentando, nel contempo,  la  mancata attuazione della normativa dettata dal regolamento consiliare in tema di convocazione dell’assemblea in “seduta aperta”. Al riguardo, va ribadito che il diritto ex  art. 39, comma 2, citato " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278). L'orientamento che vede riconosciuto e definito “... il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo” come “diritto” dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (sentenza T.A.R Puglia, Lecce, Sez. I del 4 febbraio 2004, n. 124). La questione sulla sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea, si è  orientata nel senso che al Presidente del Consiglio spetti solo la verifica formale della richiesta prescritto numero di consiglieri, non potendo comunque sindacarne l'oggetto.