L’affidamento dei poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo trova fondamento nel comma 23 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388 poi modificato dall’ art. 29, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che introduce una deroga al principio generale della separazione dei poteri (in particolare, rispetto alle competenze dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L. e all’art. 4 del decreto legislativo n. 165/01) nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, rimanendo esclusi i compiti meramente esecutivi o operativi.
Le disposizioni legislative predette non necessariamente indicano l’approvazione di un regolamento, essendo sufficiente che il relativo provvedimento sia deliberato dalla Giunta comunale, quale organo competente in materia di adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (cfr. Consiglio di Stato, IV, 23 febbraio 2009, n. 1070; V, 6 marzo 2007, n. 1052; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 maggio 2011, n. 1278; T.A.R. Lazio, Roma, II-ter, 22 marzo 2011, n. 2534).
Nella fattispecie di comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, fatte salve eventuali espresse limitazioni scaturenti dallo Statuto comunale, il Commissario straordinario può legittimamente attribuire a sé, con i poteri della Giunta comunale, la facoltà di gestione di un settore dell’Amministrazione.