E’ ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche ai consiglieri comunali da parte del Sindaco, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.
Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Resta ferma l'inderogabilità sostanziale del limite numerico di componenti della Giunta imposto dall’art.1, comma 135 della legge n.56/2014 e dell’art.1, comma 185 della legge 23.12.2009, n.191, modificato dall’art.1 comma 1 bis del d.l. n.2/2010, convertito in legge n.42/2010.