In carenza di una specifica previsione statutaria, visto peraltro che il decreto legislativo n.267/00 non prevede espressamente la possibilità di revoca del presidente del consiglio, la giurisprudenza tende ad affermare costantemente l’illegittimità della revoca del presidente del consiglio (v., tra l’altro, T.A.R. Piemonte Sez. I, 4.9.2009, n.2248). Con sentenza n.479/2018 del 24/01/2018 il T.A.R. Campania (Sezione Prima) ha osservato che l'istituto della revoca del presidente del consiglio comunale, rientrando nel novero delle "norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente", può essere legittimamente disciplinato solo dallo Statuto comunale (T.A.R. Catania, sez. I, 11706/2015 n.1653, T.A-R. Catania, sez. I, 18/05/2015 n. 1326).