Espulsione di un consigliere dal gruppo. Con sentenza n.16240/2004, il T.A.R. Lazio ha precisato che i gruppi consiliari hanno una duplice natura; essi rappresentano, per un verso, la proiezione dei partiti all’interno delle assemblee, e, per altro verso, costituiscono parte dell’ordinamento assembleare, in quanto articolazioni interne di un organo istituzionale. Il nostro ordinamento “… si preoccupa di assicurare un metodo di organizzazione democratica dei gruppi (in linea con quanto previsto dall’art. 49 Cost. relativamente ai partiti politici), ma non intende in alcun modo condizionarne la vita e le dinamiche interne. In altre parole, il concreto funzionamento e la gestione dei gruppi (parlamentari, regionali, consiliari), diventano rilevanti per l’ordinamento solo quando questi ultimi interferiscano con lo svolgimento delle funzioni proprie delle assemblee…”.
L’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento, “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la disciplina del funzionamento dei consigli pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato.