Possibilità o meno, destinare quota contributo regionale annuale ordinario (investimenti ed opere pubbliche) per garantire copertura finanziaria (anno 2006) derivante trasformazione rapporto lavoro (tecnico comunale) da part-time a tempo pieno, ai fini rispetto vincolo spesa personale (previsto art. 1, comma 198, L. n. 266/2005).
Un'Ente ha chiesto direttamente a questo Ministero se possa legittimamente destinarsi quota del contributo regionale annuale ordinario per investimenti ed opere pubbliche, istituito con legge regionale 12.11.2004, n. 8, per garantire la copertura finanziaria per l'anno 2006, derivante dalla trasformazione del posto da part-time a tempo pieno del tecnico comunale. A tal fine rappresenta che nel periodo 2004-2006 non si sono verificate cessazioni dal servizio e che, nel caso in cui non fosse possibile utilizzare detta quota, non sarebbe rispettato il vincolo della spesa per il personale previsto dall'art. 1, comma 198 della legge 266/05.
Al riguardo, si ritiene utile rammentare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale contenuta nell'art. 4 del CCNL del 14.9.2000. In particolare, i commi 14 e 15, regolano rispettivamente il caso del dipendente già assunto a tempo pieno e che successivamente abbia chiesto la trasformazione del rapporto a tempo parziale e il caso del dipendente assunto direttamente a tempo parziale. Nella prima ipotesi, il dipendente ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Nella seconda ipotesi, il dipendente può chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dall'assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
Ciò posto, per quanto attiene allo specifico quesito, si fa presente che dall'esame della normativa regionale contenuta nell'art. 5 della citata legge n. 8 del 2004 e nella legge n. 51/78, che fissa i criteri e le modalità di utilizzo del fondo per investimenti e opere pubbliche destinato a favorire lo sviluppo dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, non si rinviene alcuna disposizione che consenta di utilizzare quota di detto contributo per il finanziamento della spese per il personale.
Pertanto, si esprime l'avviso che non poteva procedersi alla copertura della maggiore spesa derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro del tecnico in questione utilizzando quota del predetto fondo regionale.