Possibilità utilizzazione (ente non dotato personale qualifica dirigenziale e popolazione superiore 5.000 abitanti) dipendente altro comune per affidamento incarico responsabile area tecnica (sostituzione attuale responsabile collocato in aspettativa per un anno) - Legittimità o meno, rilascio autorizzazione, senza apposita convenzione, per 12 ore settimanali da svolgersi fuori orario lavoro.
Il Commissario straordinario di un Comune ha formulato un quesito in merito alla possibilità di utilizzare un dipendente di un altro comune per affidargli l'incarico di responsabile dell'area tecnica; ciò per sostituire l'attuale responsabile collocato in aspettativa per un anno. All'uopo è stato rappresentato che trattasi di un comune superiore a 5.000 abitanti, non dotato di personale con qualifica dirigenziale e che a seguito di intese con il Sindaco di quel comune l'autorizzazione sarebbe rilasciata, senza un'apposita convenzione, per 12 ore settimanali da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che, come noto, nei confronti dei dipendenti pubblici vige il principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno. Detto principio è affermato dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs 165/2001 che fa salve le incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti del DPR 3/1957. Sono incompatibili, pertanto, non solo le attività indicate nel predetto art. 60, ma anche le attività collaterali caratterizzate da elementi qualificanti di natura quantitativa quali la protrazione nel tempo, il grado di complessità, la non episodicità, la stabilità, la ripetitività e la professionalità richiesta per il loro svolgimento.
L'attenuazione di tale principio si rinviene, per il personale degli enti locali, nella normativa contenuta nell'art. 92, comma 1, del Dlgs 267/2000 che espressamente prevede che i dipendenti degli enti locali possono svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali solo se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale normativa, che si innesta in quella più generale del part-time regolata dall'art. 1 comma 56 della legge 662/1996, costituisce, pertanto, una deroga al richiamato principio dell'unicità del rapporto di lavoro del pubblico dipendente.
Ulteriore deroga al medesimo principio è quella che il legislatore ha disposto con l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 secondo cui ' i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza'. Tale nuova fattispecie prevede comunque la necessità di una specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione di provenienza. Ciò significa che quest'ultima può accordarla solo per le attività che non arrechino pregiudizio alle proprie attività e che non interferiscano con i relativi compiti istituzionali.
Posto quanto sopra e tenuto conto che nel caso in esame, non risulta possibile applicare la cennata disciplina di cui al predetto comma 557, essendo il comune superiore ai 5.000 abitanti, non resta che fare ricorso alla specifica disciplina contrattuale relativa all'utilizzazione del personale cosiddetto a 'scavalco'. Infatti, l'art. 14 del CCNL 22.1.2004, ha espressamente regolamentato tale personale introducendo una normativa uniforme ed innovativa concernente il ' personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione'.
Invero, ai sensi del primo comma del citato art. 14, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL per periodi determinati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. In tal caso, per espressa previsione dello stesso comma 1, l'utilizzazione parziale non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.
Inoltre, secondo quanto disposto dal successivo comma 4, ai lavoratori utilizzati a tempo parziale può essere affidata anche la responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione.
Pertanto, qualora l'ente voglia utilizzare un dipendente di altro comune e affidargli la responsabilità di un area dovrà procedere esclusivamente secondo quanto espressamente indicato nella richiamata normativa, stipulando, quindi, una convenzione dalla quale risulti tra l'altro il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari nonché tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore medesimo.