IL PARAMETRO CUI FARE RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E' QUELLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ALLA FINE DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE, SECONDO I DATI DELL'ISTAT, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 156, COMMA 2, DEL TUOEL.
Class. 15900/TU/00/82 Roma, 28 novembre 2007
OGGETTO: Indennità di funzione sindaco. Determinazione.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto di conoscere se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei dati relativi al censimento svoltosi il 21 ottobre 2001, comporti una variazione degli importi concernenti le indennità di funzione degli amministratori, nel corso del mandato elettivo, considerato che il predetto censimento ha evidenziato una diminuzione della popolazione residente nell'ente.
Al riguardo, quest'Ufficio ritiene che il parametro cui fare riferimento per la determinazione dei compensi in questione sia quello della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati dell'Istat, in applicazione dell'art. 156, comma 2, del TUEL.
Ciò in considerazione della circostanza che la determinazione dei compensi degli amministratori locali ha riflessi immediati sulle finanze degli enti locali ed il riferimento, a tali fini, alla reale consistenza della popolazione residente, soggetta continuamente a variazione, consente di calibrare di volta in volta la relativa spesa oltre che di quantificare con maggiore esattezza l'incremento della popolazione.
I dati del censimento, soggetti ad aggiornamento ogni dieci anni, non sono quindi idonei a rappresentare la variabilità nel tempo della consistenza demografica degli enti locali mentre la rilevazione della popolazione in base ai dati ISTAT consente di disporre di un dato dinamico e quindi aggiornato dei residenti.