Personale addetto uffici supporto sindaco - Assunzione collaboratori sensi art. 90 D.Lgs. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
23 Novembre 2007
Categoria 
15.07.05 Personale di supporto agli organi politici e agli organi collegiali
Sintesi/Massima 

Possibilità assunzione collaboratori adibire ufficio staff Sindaco (sensi art. 90, D.Lgs. 267/2000) - Necessità o meno, espletamento particolari procedure selettive o implicanti pubblicizzazione predetta assunzione.

Testo 

Con una nota, pervenuta via fax, il Sindaco di un comune ha chiesto di conoscere se sia possibile procedere, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.267/2000, all'assunzione 'intuitu personae' di uno o più collaboratori da adibire all'ufficio di staff del Sindaco, e quindi senza necessità di espletare particolari procedure selettive o che implichino una pubblicizzazione della predetta assunzione.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che, com'è noto, il primo comma del citato art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, attribuisce all'ente locale la facoltà di prevedere nel proprio regolamento la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
Tale comma, pertanto, prevede, in primo luogo, la necessità di una specifica previsione regolamentare e in secondo luogo che i componenti di detti uffici siano dipendenti dell'ente, salva la possibilità di ricorrere all'assunzione di collaboratori esterni solo per gli enti in condizioni di equilibrio finanziario.
Dal tenore letterale dei commi 2 e 3 dell'articolo in commento, si deve ritenere che il rapporto che si instaura con il predetto personale è un rapporto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata, tenuto conto che la norma stessa prevede l'applicabilità a detto personale del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
Per quanto attiene, poi, ai criteri da seguire per la scelta dei predetti collaboratori, è da tenere presente che la particolare natura della collaborazione che si instaura tra gli stessi e gli organi di governo richiede la sussistenza di un rapporto fiduciario, in relazione alla delicatezza dei compiti affidati al personale addetto agli uffici in questione, compiti che sono predefiniti dalla norma stessa. L'elemento fiduciario sarà, quindi, determinante nell'individuazione dei dipendenti o nella scelta dei collaboratori, a parità di requisiti attitudinali e professionali.
Infatti, non può non rilevarsi come qualificazione professionale e rapporto fiduciario siano congiuntamente elementi indispensabili che devono sussistere in capo ai preposti agli uffici in discorso, onde assicurare il corretto funzionamento degli uffici medesimi, funzionamento necessario per consentire al sindaco ovvero al presidente della provincia un più agevole perseguimento degli obiettivi programmatici e di governo.
Giova, peraltro, rammentare che la particolare natura del predetto rapporto fa sì che lo stesso decada automaticamente con la cessazione della carica di Sindaco. Invero,tale decadenza discende implicitamente dalla rilevata natura fiduciaria del rapporto medesimo.
Da quanto sopra esposto e relativamente alla fattispecie rappresentata, si fa presente che seppure non appaia necessaria una vera e propria procedura selettiva e quindi una pubblicizzazione della predetta assunzione, la medesima assunzione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri sopra evidenziati, come desumibili dalla 'ratio' che sottende alla disposizione contenuta nel citato art. 90.