Copertura posti (ente popolazione superiore 5.000 abitanti) mendiante mobilità e stabilizzazione lavoratori socialmente utili - Computabilità o meno dette spese tra quelle relative a personale.

Territorio e autonomie locali
22 Novembre 2007
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità (ente popolazione superiore 5.000 abitanti) non computare spese derivanti Copertura posti mediante mobilità (onere interamente carico regione, primi due anni, e dal terzo al 75%) e stabilizzazione LSU (incentivo regionale una tantum) tra quelle personale (fini quanto disposto DPCM 15.2.2006).

Testo 

Con una nota, un Comune nel rappresentare di aver coperto un posto di istruttore direttivo, categoria D, per mobilità da una soppressa comunità montana, e di voler stabilizzare una unità di personale appartenente agli LSU, ha chiesto un parere in merito alla non computabilità di dette spese tra quelle di personale ai fini di quanto disposto dal DPCM 15.2.2006, tenuto conto che l'onere relativo alla mobilità risulta, per i primi due anni, interamente a carico della regione ed, a decorrere dal terzo anno, al 75% e che per la stabilizzazione del lavoratore socialmente utile la predetta Regione concede un incentivo 'una tantum' .
Al riguardo si fa preliminarmente presente che la legge finanziaria 296/2006, ed in particolare l'art 1, comma 557, non indica precisi criteri per la quantificazione e qualificazione della riduzione della spesa di personale, al pari di quanto era stato disposto negli anni precedenti, ma fissa quale obiettivo generale quello del conseguimento di un miglioramento dei saldi finanziari, individuati tenendo comunque presente del fattore del personale, ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
Ciò posto, tenuto conto che il vincolo per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, quale quello di specie, è rappresentato unicamente dal rispetto delle regole anzidette, ove l'ente intenda adottare politiche di miglioramento dei propri saldi finanziari in relazione alla spesa del personale, in attuazione del citato comma 557, potrà fare riferimento, per l'effettuazione dei relativi calcoli, ai limiti determinati in base alla legge vigente nell'anno 2006.
Ad ogni buon conto si rappresenta che gli oneri del personale che non gravano sull'Amministrazione comunale, in quanto interamente rimborsati da altri enti, quale la Regione, non incidono sulla spesa del personale, in analogia a quanto indicato, per i contributi comunitari, dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 9 del 17.2.2006.