Fruizione (dipendente invalido causa servizio) cure termali – Documentazione da produrre.

Territorio e autonomie locali
21 Novembre 2007
Categoria 
16.05 Malattia/invalidità dovuta a causa di servizio
Sintesi/Massima 

Fruizione (dipendente invalido causa servizio) cure termali (elioterapiche) - Legittimità documentare medesime attraverso autocertificazione, o necessario somministrare le stesse presso specifiche strutture (italiane o anche straniere).

Testo 

Un comune, ha chiesto di conoscere quale sia il regime delle cure elioterapiche richieste dal dipendente invalido per causa di servizio. In particolare, è stato domandato se la fruizione delle predette cure debba essere debitamente documentata anche attraverso l'autocertificazione, ovvero se le stesse debbono essere somministrate presso specifiche strutture, a tal fine è stato chiesto se dette strutture debbano essere italiane o anche straniere.
Al riguardo, si fa presente che la normativa cui fare riferimento per la disciplina delle cure termali, elioterapiche,climatiche e psammoterapiche, dopo il superamento dell'istituto del congedo straordinario operato dall'art. 47, comma 1, lett. s) del CCNL 6.7.1995 del personale dipendente degli enti locali, è costituita dalle regole legislative previste per i lavoratori privati, sia per ciò che attiene alle patologie che danno titolo alle cure sia per ciò che attiene alle specifiche procedure da seguire e le certificazioni da esibire. Tale disciplina, alla quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio, è rappresentata dall'art. 13 del D.L 463/1983, convertito nella legge 638/1983, come modificato ed integrato dall'art. 16, commi 4, 5 e 6 della legge 412/1991 e dall'art. 4 della legge 323/2000, nonché dai DD.MM del 22.3.2001, del 15.12.1994 e del 12.8.1992.
Invero, il citato articolo 16, comma 5 prevede che i periodi di cure termali possono essere fruiti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati. Detti periodi possono essere fruiti anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali solamente quando sia giudicato determinante un tempestivo trattamento termale, anche in associazione ad altri mezzi di cura, prescritto da un medico specialista della Asl. Le stesse possono essere prescritte, com'è noto, solo per le malattie individuate con i predetti decreti ministeriali.
Pertanto, normalmente, le cure termali devono essere effettuate nell'ambito del periodo feriale spettante a ciascun lavoratore, come si evince seppure indirettamente dal richiamato art. 16. Infatti, le condizioni che consentono al lavoratore di assentarsi per cure termali al di fuori del periodo di ferie devono considerarsi tassative.
In tal caso i giorni di fruizione delle predette cure devono essere necessariamente imputati alle assenze per malattia di cui agli artt. 21 o eventualmente 22 del citato CCNL 6.7.1995, in quanto riconducibili allo stato di salute del dipendente, e non possono mai superare i 15 giorni all'anno, come espressamente previsto dall'art. 13 della L. 638/1983. Inoltre, tra il periodo di effettuazione delle cure e quello di ferie deve intercorrere un periodo di almeno 15 giorni. Tale intervallo di 15 giorni, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (C.d.S. sez. VI n. 197/1995) è valido anche per gli invalidi per causa di servizio.
Ciò posto, per quanto attiene lo specifico quesito formulato e tenuto conto che gli invalidi di servizio, con una percentuale di invalidità superiore a due terzi, possono fruire, ai sensi del predetto art. 13, comma 6, delle cure elioterapiche, climatiche o psammoterapiche anche in periodo extra feriale, si fa presente che detta norma nulla dispone sulla presentazione della documentazione attestante l'effettuazione delle predette cure. Tuttavia, la giurisprudenza ( Cass. civ. Sez.lav. 29.3.1994, n. 3028) ha precisato che le citate cure sono concesse ai predetti soggetti in presenza degli stessi requisiti formali e sostanziali prescritti in tema di cure idrotermali previsti per la generalità dei dipendenti. Per cui anche il personale invalido per servizio è tenuto a presentare, a corredo delle istanze di effettuazione delle cure elioterapiche, la certificazione rilasciata dal medico specialista della ASL da cui risulti che la cura prescritta è rispondente alle esigenze terapeutiche ed è strettamente correlata allo stato d'infermità da cui deriva l'invalidità. Conseguentemente il soggetto dovrà produrre al termine delle cure una attestazione dalla quale risulti che lo stesso ha effettivamente espletato le predette cure. Tale attestazione può essere costituita o da una documentazione rilasciata da una struttura balneare, collinare o montana, qualora il dipendente faccia riferimento alla stessa o da un'attestazione effettuata con l'autocertificazione, tenuto conto che per le cure elioterapiche non sembra necessario l'intervento di un istituto specializzato, come, invece, avviene per la fruizione delle cure idrotermali.