indennità funzione (ex art. 2, comma 13, L. n. 191/1998) dipendenti responsabili servizi.

Territorio e autonomie locali
21 Novembre 2007
Categoria 
17.01 Applicazione C.C.N.L.
Sintesi/Massima 

Possibilità corrispondere (dipendenti nominati responsabili servizi) indennità funzione (sensi art. 2, comma 13, L. n. 191/1998) attesa istituzione (solo dal 2000) posizioni organizzative e nomina relativi responsabili individuati medesime persone.

Testo 

Con una nota, un Comune ha formulato un quesito inteso a conoscere se sia possibile corrispondere l'indennità di funzione, prevista dall'art. 2, comma 13, della legge 191/1998, ai dipendenti nominati responsabili dei servizi, tenuto conto del CCNL 31.3.1999 relativo al nuovo ordinamento professionale del personale degli enti locali. All'uopo l'ente ha fatto presente di aver continuato a corrispondere ai dipendenti responsabili la predetta indennità, anche successivamente alla data del 1.4.1999, e che solo dal 2000 ha proceduto alla istituzione delle posizioni organizzative e alla nomina dei relativi responsabili individuati nelle stesse persone che già percepivano la predetta indennità.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che l'applicazione della normativa di cui al citato art. 2, comma 13, secondo la quale in attesa di un'apposita definizione contrattuale, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici e dei servizi potevano essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi, era legata ad una scadenza temporale costituita dall'entrata in vigore del predetto CCNL, avvenuta il 1.4.1999.
Invero, le indennità attribuite ai sensi della richiamata normativa, aventi carattere transitorio, dovevano intendersi caducate, poiché efficaci – secondo esplicita previsione della norma stessa – fino all'apposita definizione contrattuale, che appunto si è perfezionata con la stipula del citato CCNL 31.3.1999.
Ciò posto, giova rammentare che il conferimento delle posizioni organizzative per i comuni di minori dimensioni è disciplinato dall'art. 11 del medesimo contratto, il quale dispone che i comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 51 comma 3 bis della L. 142/1990, introdotto dalla legge citata 191/1998, applicano la disciplina del conferimento delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 del citato contratto esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato. In tal caso al personale classificato alla categoria D è corrisposto il trattamento economico della retribuzione di posizione e di risultato nei limiti indicati dall'art. 10 dello stesso contratto. Nel caso in cui i comuni siano privi di personale di categoria D, il 3° comma del suddetto art. 11 prevede che venga applicata la disciplina del richiamato art. 8 ai dipendenti classificati nella categoria C o B. in tal caso il valore economico della retribuzione di posizione è corrisposto entro i limiti previsti nel medesimo art. 3.
Peraltro, com'è noto, la disciplina delle posizioni organizzative presupponeva che gli enti avessero realizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 6, taluni adempimenti indicati nell'articolo medesimo, tra cui l'istituzione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
Dai principi normativi sopra esposti si evince che qualora l'amministrazione fosse stata intenzionata a confermare l'incarico ai responsabili nominati ex art. 2 attraverso l'individuazione della posizione organizzativa, com'è avvenuto nella fattispecie rappresentata, la stessa poteva continuare a corrispondere la indennità di funzione ai dipendenti interessati (salvo successivo conguaglio o recupero nell'ipotesi di diversa entità dell'importo o di mancata attribuzione dell'incarico), fino al momento dell'effettivo conferimento dell'incarico stesso, il quale poteva avvenire solamente al realizzarsi dei presupposti previsti nel citato art. 9, comma 6, e quindi in presenza di tutte le condizioni previste da detta normativa.
Da quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, legittimo l'operato dell'ente, tenuto conto che i dipendenti di cui trattasi hanno continuato, comunque, nelle more dell'attribuzione della posizione organizzativa, a svolgere la propria attività lavorativa quali responsabili del servizio.