Possibilità conversione rapporto lavoro (da tempo determinato a indeterminato) per stabilizzazione personale (non dirigenziale) impiegato con diversi tipi rapporto lavoro (tempo determinato, interinale, convenzioni previste varie norme) - Applicabilità art. 1, commi 558 e 562, L. n. 296 del 27.12.2006.
Con una nota, il commissario prefettizio di un comune ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità di procedere, in applicazione della disposizione recata dall'art. 1, commi 519, 558 e 562 della legge n. 27/12/2006, n. 296, alla stabilizzazione di due unità lavorative. In particolare, è stato rappresentato che una dipendente ha lavorato presso l'ente dal luglio 2001 con diversi tipi di rapporti di lavoro di cui 12 mesi a tempo determinato, 22 mesi come interinale, 5 mesi con convenzione ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e ulteriori 12 mesi (dal luglio 2004 a luglio 2007) con convenzione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2003; l'altra unità lavorativa, invece ha prestato servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del medesimo D.Lgs 267/2000.
Al riguardo, per quel che concerne la stabilizzazione del personale a tempo determinato, si rammenta che l'articolo 1, comma 558 della legge n. 296/2006, richiamato dal comma 562, prevede, per le amministrazioni locali la possibilità di esercitare tale facoltà nei confronti del personale non dirigenziale (compresi i LSU) purché i medesimi siano stati assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, o, in caso contrario, previo espletamento di prove selettive.
In particolare la normativa in questione consente la stabilizzazione tra gli altri, del personale che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge, o che consegua tale requisito dei tre anni in virtù di contratti stipulati prima del 29.9.2006.
Fermo restando, ovviamente che la trasformazione del rapporto di lavoro non può essere effettuata prima dell'effettiva maturazione del citato triennio, la nuova disposizione apporta una deroga alla normativa in vigore, prevedendo la possibilità
di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato così come previsto nei settori diversi dalla pubblica amministrazione.
Tutto ciò premesso, ritenendo che la data del 29.9.2006 sia da intendere quale termine ultimo per la stipulazione dei contratti a tempo determinato che possa dare luogo alla facoltà di stabilizzazione, ad avviso di questa Direzione Centrale, tuttavia, non pare che possa farsi luogo alla stabilizzazione di tutti i contratti a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni locali.
In particolare, fermo restando che l'applicazione della normativa in parola è demandata ai singoli Enti i quali, in virtù di apposita previsione regolamentare dovrebbero individuare, tra l'altro, le tipologie di contratti che potrebbero legittimare la stabilizzazione, a parere di questo Ufficio non sembra che tale facoltà possa essere esercitata nei riguardi del personale assunto con convenzione ai sensi dell'articolo 110 del d. legs. n. 267/2000, ovvero con convenzioni stipulate in ottemperanza a disposizioni regionali.
La convenzione, infatti, deve intendersi quale fattispecie diversa rispetto ai rapporti di lavoro a tempo determinato, e non sembra, pertanto, rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni inerenti la stabilizzazione del personale di cui alla legge finanziaria.
Per quanto attiene al personale assunto ai sensi dell'art. 90 del citato D.Lgs. 267/2000, si fa presente che anche tale personale risulta escluso dal processo di stabilizzazione di cui trattasi, così come espressamente indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella direttiva n. 7 /2007, con la quale sono state fornite utili indicazioni per procedere alla corretta applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940, della richiamata legge finanziaria 296/2006, che seppur riferiti alle Amministrazioni dello Stato costituiscono norme di principio per gli enti locali, i quali dovranno recepirle mediante adozione di norme regolamentari. Invero, anche i contratti stipulati ai sensi del citato art. 90, come, peraltro, quelli stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 110, sono caratterizzati, per la loro stessa natura, dalla temporaneità, in quanto legati da un particolare rapporto fiduciario con il vertice politico e sono destinati a concludersi naturalmente con la scadenza del mandato o delle dimissioni di questo.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che non sia possibile procedere alla stabilizzazione del personale in parola non ricorrendo le condizioni previste dalla norma.
Resta inteso che l'ente, nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma 562 della legge finanziaria 296/2006 in quanto ente non sottoposto alle regole del patto di stabilità interno, qualora lo ritenga opportuno, potrà ricorrere alle normali procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per la copertura dei posti di cui necessita.