Condizione di eleggibilità alla carica di consigliere comunale di un vice procuratore onorario.

Territorio e autonomie locali
23 Maggio 2007
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

La condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di un vice procuratore onorario, che svolge la propria attività presso la sede distaccata di un tribunale nella cui circoscrizione rientra il comune in cui egli è stato eletto, è stata espressamente dichiarata dalle sentenze della Corte di Cassazione n.13012/1995 e n.2195/2003.
Nelle suddette sentenze, la Corte ha rilevato che la causa di ineleggibilità in oggetto, pur non espressamente menzionata nell’art. 60 comma 1 n.6 TUOEL, trova origine nel fatto obiettivo dell’appartenenza, non occasionale, ad uno degli uffici giudiziari per i quali è prevista l’inconciliabilità con la carica di consigliere comunale, in considerazione della sostanziale rilevanza delle funzioni stesse.

Testo 

Un consigliere comunale ha posto un quesito relativo alla condizione di eleggibilità alla carica di consigliere comunale di un vice procuratore onorario, che esercita le sue funzioni presso una sezione distaccata di un Tribunale , nel cui ambito non ricade il comune ove l'interessato ricopre la carica elettiva.
Nella fattispecie viene ipotizzato che, in applicazione dell'esimente disposta dall'art. 5, comma 3, del D.M. 4 maggio 2005, possa ritenersi non sussistente la causa di ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 6 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il citato D.M., all'art. 5, nel disciplinare l'incompatibilità dei vice procuratori onorari, al comma 3 dispone che 'Il Procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità è limitata all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.'
Come noto, la causa di ineleggibilità per i vice procuratori onorari è stata espressamente dichiarata dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 13012 del 20 dicembre 1995 e n.2195 del 27 gennaio 2003, che si è pronunciata sul disposto dell'art. 60, comma 1, n. 6 del citato decreto legislativo. In particolare, la Corte ha argomentato che la causa di ineleggibilità per i vice procuratori onorari, ancorché non espressamente menzionata dalla suddetta norma, trova origine nel fatto obiettivo dell'appartenenza, non occasionale, ad uno degli uffici giudiziari per i quali è prevista l'inconciliabilità con la carica di consigliere comunale, in considerazione della sostanziale rilevanza delle funzioni stesse.
Questa Direzione, sentito anche il parere del competente Ministero della Giustizia, ritiene che, nella fattispecie, non sembra applicabile la previsione dell'esimente sopracitata, in quanto, trattandosi di una norma di carattere eccezionale e, per di più, di rango inferiore rispetto alla previsione di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000, la stessa non può essere estesa ad ipotesi non espressamente disciplinate, né in via analogica, né in via di interpretazione estensiva.
Si ritiene, pertanto, che sussista l'ipotesi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per il vice procuratore onorario che svolge la propria attività presso la sede distaccata di un tribunale nella cui circoscrizione rientri il comune in cui egli è stato eletto.