Commissione edilizia comunale ex art. 19 del d.leg.vo n. 76/90
Con una nota un comune, facendo seguito al quesito posto in merito alla questione della possibilità che un assessore possa ricoprire la carica di presidente della commissione in oggetto, rispetto al quale questa Direzione si è pronunciata con nota del 21.6 u.s., chiede di conoscere il parere di questa Direzione anche in merito all'applicabilità del principio di deroga contenuto nell' art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000 al Sindaco, nel caso in cui lo stesso presieda la commissione tecnica di cui all'oggetto, atteso che la norma fa riferimento espresso ai componenti dell'organo esecutivo.
Al riguardo, nel ribadire la possibilità che, trattandosi di comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, organi politici possono essere presenti in seno alla commissione edilizia comunale, si ritiene che con tale norma della legge finanziaria il legislatore ha inteso introdurre una specifica disposizione in espressa deroga – come previsto dall'art 107 comma 4 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 - alle attribuzioni degli organi burocratici.
Si ritiene che negli enti locali aventi la predetta popolazione sia ammissibile l'applicazione della disciplina derogatoria e quindi che componenti dell'organo esecutivo possano far parte della Commissione edilizia comunale, purchè l'ente medesimo abbia preventivamente adottato disposizioni regolamentari che affidano espressamente agli stessi la responsabilità di uffici e dei servizi, preposti alla gestione del settore edilizio, ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale .
La commissione in parola può quindi essere presieduta dal Sindaco, sempre a condizione che l'ente stesso abbia preventivamente adottato disposizioni regolamentari che prevedano espressamente l'affidamento all'amministratore medesimo della responsabilità dell'ufficio tecnico, preposto alla gestione del settore edilizio ed inoltre che sia prevista la finalizzazione ad operare un contenimento della spesa che va documentato annualmente in sede di approvazione del bilancio, con apposita deliberazione. (cfr. la sentenza T.A.R. Campania n. 1305 in data 28.4.03 che ha ad esempio ritenuto fondata la censura di violazione del citato art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000 poiché il Sindaco ha provveduto in materia edilizia in assenza di normativa regolamentare).
Tale assunto può essere ragionevolmente sostenuto in virtù della considerazione che il principio di separazione non opera, a parere della scrivente, tra organi collegiali e organi monocratici, ma tra organi esercitanti funzioni di governo ed organi esercitanti funzioni di gestione. Ne deriva che, anche qualora un soggetto monocratico adotti provvedimenti gestionali, ma appartenga al novero dei soggetti politici investiti della funzione di indirizzo e controllo, si ha la deroga al principio il questione.
Posto inoltre che ai sensi dell'art. 47 la giunta comunale è composta, oltre che dagli assessori, dal sindaco, che la presiede, si ritiene che la separazione non opera solo tra giunta intesa come organo collegiale complessivamente inteso e dirigenti, ma evidentemente anche tra i singoli componenti della medesima e la dirigenza.
Tale deduzione trova anche conforto nell'art. 109 comma 1 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, che assegna ai singoli componenti della giunta, sindaco e assessori, un preciso potere di direttiva nei riguardi dell'azione dei dirigenti. Ciò conferma che il rapporto di direzione intercorre non solo tra giunta – organo collegiale e dirigenza, ma anche tra singoli assessori e dirigenti, con diverse intensità.
Altro elemento di diritto positivo può essere dedotto dall'art. 78 comma 1 che fa rinvio al principio del rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'art. 77 comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni. Atteso che tale ultima norma comprende nel novero degli amministratori il sindaco e i componenti delle giunte, può ritenersi, a supporto della tesi esposta, che il citato principio di separazione opera anche tra i singoli componenti dell'organo di governo e la dirigenza.
Diversamente, l'esclusione del sindaco dall'applicazione della deroga porterebbe all'analoga conclusione di dover escludere anche il singolo assessore comunale.