Rimborso spese legali a dipendente comunale per procedimento penale.

Territorio e autonomie locali
26 Maggio 2004
Categoria 
15.07 Disposizioni particolari
Sintesi/Massima 

Possibilità accoglimento richiesta pagamento spese legali sostenute dipendente comunale per difesa in procedimento penale - conseguente a denuncia Giunta municipale, per fatti inerenti rapporto lavoro - (conclusosi sentenza assoluzione “in quanto il fatto non sussiste”) - Legittimità e fondatezza richiesta alla luce condizione essenziale contenuta art. 28 CCNL 14.2.2000 ricalcante art. 67, d.P.R. n. 268/1987 (sussistenza nesso specifico fra incarico istituzionale e/o prestazione e spese legali, sostenute a causa e non semplicemente in occasione incarico o prestazione di servizio).

Testo 

Con una nota, premesso che un dipendente già sottoposto a procedimento penale a seguito di denuncia della Giunta municipale, per fatti inerenti il rapporto di lavoro, è stato assolto 'in quanto il fatto non sussiste', un'Ente ha fatto presente che il medesimo dipendente, in virtù dell'art. 28 del CCNL 14.2.2000 che ricalca sostanzialmente l'art. 67 del d.P.R. n. 268/1987, ha richiesto il pagamento delle spese legali sostenute nel corso del giudizio.
Tale richiesta, ad avviso di codesta Amministrazione, potrebbe essere fondata solo nel caso in cui sussista un nesso specifico fra incarico istituzionale e/o prestazione del servizio e le spese legali in questione, essendo quindi necessario che le spese legali risultino sostenute a causa e non semplicemente in occasione di un incarico o di una prestazione di servizio.
Proprio a causa dell'oggettiva difficoltà di stabilire se sussista la predetta condizione essenziale, codesta Amministrazione, in ragione della condotta per la quale è stato avviato il procedimento penale, al fine di addivenire ad una giusta interpretazione della norma, ha chiesto il parere in merito a questo Ministero.
Al riguardo, occorre in via preliminare richiamare l'art. 28 sopra citato, il quale, testualmente recita 'l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento'.
Occorre, dunque, verificare ai fini del giudizio sulla applicabilità del beneficio, se la condotta del dipendente per la quale è stata ipotizzata la responsabilità, possa considerarsi o meno 'direttamente connessa' all'espletamento dei compiti d'ufficio.
E' evidente che la diretta connessione richiesta non si configura nei casi di mera accidentalità della condotta rispetto all'espletamento dei compiti d'ufficio, ma deve esistere un nesso finalistico tra l'uno e l'altro nel senso che il comportamento tenuto deve potere essere considerato, secondo valutazioni di oggettiva ragionevolezza, strumentale all'espletamento dei compiti, e cioè da esso inequivocabilmente originato e orientato.
Ora, nella fattispecie in esame, mentre per le imputazioni di cui alle lettere a) e b) della sentenza di assoluzione questo nesso strumentale emerge inequivocabilmente (tant'è che il giudizio verteva sostanzialmente nella configurabilità dei reati ipotizzati in diretto riferimento all'ambito dei doveri attribuibili al dipendente comunale in ragione del proprio status di pubblico impiegato), per l'imputazione di cui alla lettera c) la diretta connessione non appare configurabile, non potendosi in alcun modo ipotizzare un nesso finalistico tra l'azione del danneggiamento (reato configurabile soltanto come doloso) e lo svolgimento delle pubbliche funzioni.
Stante la occasionalità del rapporto che lega la condotta all'espletamento del servizio, a giudizio di questo Ufficio, viene meno la possibilità di riconoscere la speciale tutela prevista dal richiamato art. 28 del C.C.N.L. rispetto all'ordinaria condizione in cui verte il comune cittadino sottoposto a procedimento penale e poi assolto dall'imputazione con formula piena.
La ratio della norma contrattuale, infatti, è di coprire soltanto i rischi cui il pubblico dipendente soggiace a causa dell'espletamento dei doveri d'ufficio.
Conseguentemente, il rimborso dovrà essere limitato alle spese relative alla difesa in giudizio per le prime due imputazioni, con esclusione di quelle relative alla terza.