Personale polizia municipale- Distacco Procura della Repubblica, Polizia Giudiziaria - Corresponsione indennità giudiziaria

Territorio e autonomie locali
25 Maggio 2004
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Possibilità corresponsione indennità giudiziaria personale polizia municipale (distaccato Procura della Repubblica, Polizia Giudiziaria) – Indennità posta a carico comune o Ministero della Giustizia (tentativo obbligatorio conciliazione per ottenere medesima).

Testo 

E' stato posto un quesito con il quale un Comune ha chiesto di conoscere se al personale distaccato presso la Procura della Repubblica, sezione di Polizia Giudiziaria, debba essere corrisposta l'indennità giudiziaria e in caso affermativo se la stessa debba essere posta a carico del comune ovvero del Ministero della Giustizia. Ciò in quanto un proprio dipendente ha promosso un tentativo obbligatorio di conciliazione onde ottenere la citata indennità.
Al riguardo, si fa presente che la problematica concernete la posizione economica e giuridica del personale comunale in servizio sia alla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura presso il Tribunale sia all'Ufficio del giudice di pace è stata più volte affrontata dallo scrivente Ministero unitamente al Ministero della Giustizia
Recentemente, infatti, il predetto Ministero della Giustizia, con nota del 29. 7. 2003 n. 1/10I-S-826, nel fornire chiarimenti in ordine all'utilizzazione del personale assegnato all'Ufficio del Giudice di Pace, ha avuto modo anche di analizzare la posizione degli agenti di polizia municipale che svolgono il servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica.
All'uopo, è stata richiamata la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 28.7.1989, n. 271, la quale prevede espressamente che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e il Procuratore della Repubblica possano richiedere 'l'applicazione' di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di altri organi, diversi dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, per far fronte a particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato in relazione alle esigenze investigative e alla durata dell'assegnazione. In tale caso trova applicazione l'art. 70, comma 12, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui l'Ente di provenienza è legittimato a chiedere il rimborso del trattamento economico fondamentale corrisposto.
Per quanto attiene, invece, la corresponsione della cosiddetta indennità giudiziaria, oggetto del presente quesito, il citato Ministero, nella sopracitata nota, sembra ritenere che la stessa non spetti agli agenti di polizia municipale di cui trattasi, tenuto conto che la prestazione lavorativa per la quale viene disposta l'applicazione presso le sezioni di P.G. rientrerebbe nelle attività di istituto,attività di polizia giudiziaria, proprie dei dipendenti applicati.
Il Ministero della Giustizia ha fornito opportune note esplicative sulla questione della spettanza dell'indennità giudiziaria nelle differenti ipotesi di comando del personale dipendente da altre Amministrazioni ed Enti.
Inoltre, si rappresenta che sulla problematica 'de qua' il predetto Ministero, nella nota di risposta alla suindicata ministeriale, ha confermato la posizione tradizionalmente assunta e avvalorata da svariate pronunce giurisprudenziali, in base alla quale viene negato l'accoglimento delle istanze relative all'attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale degli enti locali applicato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.n. 271/1989 presso le sezioni di Polizia Giudiziaria, essendo il rimborso limitato al solo trattamento economico fondamentale, come prevede l'art. 70, comma, 12 del D.Lgs. n. 165/2001.