Rimborsi spese. Rimborso di spese legali ad ex amministratori rinviati a giudizio per alcuni capi d’imputazione, tra cui l’abuso d’ufficio di cui all’art.323 c.p.

Territorio e autonomie locali
24 Maggio 2004
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Richiesta parere in ordine al rimborso di spese legali ad ex amministratori rinviati a giudizio per alcuni capi d’imputazione, tra cui l’abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.

Testo 

Con riferimento ad una nota, relativa ad alcuni chiarimenti in ordine al rimborso spese legali ad ex amministratori di un comune, rinviati a giudizio per alcuni capi d'imputazione, tra cui l'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., successivamente assolti con sentenza passata in giudicato, si osserva quanto segue. Al riguardo, non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece, per i dipendenti comunali. Si evidenzia che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 197 del 2000, ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma che prevede l'indennizzabilità degli oneri di difesa sopportati dai dipendenti, nel caso si trovino sottoposti ad un procedimento in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, all'esito del quale siano dichiarati esenti da responsabilità e non anche di quelli sostenuti dagli amministratori. La Corte ha argomentato, infatti, al riguardo, che la differenziazione di trattamento trova giustificazione nella diversità di rapporto che lega i dipendenti e gli amministratori all'ente: il rapporto di subordinazione, per i primi, un rapporto variamente configurato in dottrina ma comunque non di lavoro subordinato, per i secondi. In linea con tale orientamento, la V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, ha ritenuto che alla lacuna legislativa potesse ovviarsi con una norma di carattere generale applicabile in via analogica alla fattispecie in questione, che ha individuato nella disciplina civilistica del contratto di mandato stabilita dall'art. 1720, comma 2 del codice civile. In base a tale norma '..Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'. Nella medesima decisione il Consiglio di Stato ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali della pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale. L'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, è da valutarsi ex post, a conclusione del procedimento (cfr.Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 15724 del 13.12.2000 e n. 54 del 3.01.2002). In base all'orientamento della magistratura (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18.06.1986, n. 501; TAR Lombardia, sez. III, 14.01.1993, n. 14; TAR Piemonte, sez. II, 28.02.1995, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13.01.1994, n. 20): il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio. In questa linea si pone la giurisprudenza della Corte dei Conti (sentenze n. 283 e n. 70 del 1999 della sezione giurisdizionale della Basilicata), potendosi ritenere che il conflitto d'interessi ostativo al rimborso si radichi anche nella mera riconducibilità della condotta, poi ritenuta non penalmente rilevante, alla sfera degli interessi personali dell'amministratore. Inoltre, perché il fondamento della ammissibilità al rimborso è stato rinvenuto nella applicazione analogica della disciplina del mandato, a giudizio di questo Ufficio, occorre tener conto anche che, ai sensi dell'art. 1710 del codice civile, il mandatario 'è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia', cioè con quella diligenza che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza. Nella fattispecie in esame, con la nota in riferimento, codesto Ufficio riporta alcuni passi della sentenza resa dalla Sezione Penale del Tribunale sull'assoluzione degli amministratori interessati tra i quali si evidenzia 'lo sviamento del procedimento rispetto al perseguimento degli interessi principali che ne costituiscono il presupposto (migliore realizzazione dell'opera, trasparenza e parità tra le ditte partecipanti alla gara, risparmio di spesa dell'amministrazione) e, pertanto, un eccesso di potere che potrebbe giustificare l'annullamento dell'atto amministrativo, ma non la violazione di una precisa disposizione di legge.'. Sulla base del dato testuale riportato e in assenza di riscontri documentali sui quali formulare un giudizio più approfondito, appaiono carenti i suddetti requisiti essenziali (assenza di conflitto di interessi, rispetto della buona condotta e diligenza del mandatario nell'espletamento del mandato) e, pertanto, non si ritiene praticabile il rimborso delle spese legali agli amministratori interessati.