Dovere di astensione- Richiesta parere in merito all’Art. 78 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
29 Marzo 2004
Categoria 
13.01.02 Dovere di astensione
Sintesi/Massima 

Dovere di astensione
- Richiesta parere in merito all’Art. 78 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota sopradistinta, con la quale un Ufficio Territoriale ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero una nota dei consiglieri comunali di minoranza di un comune, in merito alla possibile applicazione di quanto statuito dal 3° comma dell'art.78 del d.lgs. n.267/2000, nei confronti dell'assessore al Lavori pubblici, titolare di un'impresa edile.
Impresa edile che avrebbe ricevuto da privati cittadini appalti per lavori di ricostruzione e/o riparazione di fabbricati danneggiati del sisma del 1980, utilizzando i fondi erogati loro ai sensi della legge 219/81 e successive modifiche.
Al riguardo, si concorda con quanto rappresentato nella nota, oggetto di risposta, che ai sensi del citato art.78, comma 3, il dovere di astensione è rivolto ai componenti della giunta comunale, che, nei campi dell'edilizia, delle infrastrutture urbane e territoriali, forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titoli di studio ed iscrizioni relativi albi, ordini o collegi professionali). Detta attività è connotata da autonomia nella scelta della modalità per il raggiungimento dello scopo della prestazione, con conseguente assunzione di responsabilità personali.
Il testo normativo ha inteso disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di cariche pubbliche nell'ambito del territorio da essi amministrato in settori potenzialmente conflittuali con l'ente territoriale, ma non anche a farli decadere dalla carica elettiva ricoperta.
Invero, il dato testuale non enuncia, neanche in modo indiretto, che l'inosservanza del divieto di astensione reagisce negativamente sulla carica ricoperta: il principio che le norme in tema di limitazione del diritto di elettorato passivo sono di stretto rigore esclude l'ampliamento del regime positivo vigente in materia in assenza di un precetto espresso ed inequivocabile.
L'istituto si qualifica quale precetto generale di comportamento dei componenti della giunta che svolgono attività professionale privata e che siano titolari di quell'ufficio pubblico nell'ambito del territorio da essi amministrato, finalizzato ad evitare posizioni potenzialmente conflittuali con l'ente territoriale.
Per completezza, si significa che sull'argomento la Corte di Appello di Salerno, nella sentenza n.270/2000, ha ribadito che la disposizione in esame non costituisce una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina.
Parimenti, per quanto attiene la prospettata incompatibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.5 della legge n.32/92, si concorda con la S.V. nel ritenere che la fattispecie de qua non è riconducibile alla causa ostativa, in quanto l'impresa edile avrebbe eseguito i lavori solo per conto di privati cittadini. Si richiamano a tal proposito le considerazioni svolte con circolare ministeriale del 26 febbraio 1992, che ad ogni buon fine si allega in copia.
Rileva, comunque, in materia la personale responsabilità politica e deontologica del soggetto interessato, tenuto come tutti i pubblici amministratori ad adottare comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione in virtù di quanto espressamente dispone il 1° comma del richiamato art. 78 del T.U..