- Richiesta parere in materia di toponomastica.

Territorio e autonomie locali
23 Marzo 2004
Categoria 
06.04.03 Poteri sostitutivi per omissione e ritardo di atti obbligatori (Commissario ad Acta)
Sintesi/Massima 

- Richiesta parere in materia di toponomastica.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale viene chiesto se - in caso di persistente inottemperanza da parte del Comune in oggetto agli inviti rivolti da codesta Prefettura ad intraprendere le iniziative necessarie per assicurare il rispetto della normativa in materia di toponomastica - sia possibile attivare la procedura di cui all'art.136 del T.U.O.E.L. 267/2000, finalizzata alla nomina di un 'commissario ad acta' da parte del Prefetto affinché provveda, in via sostitutiva, a compiere gli atti obbligatori per legge.
Al riguardo, va rilevato anzitutto che il citato art. 136 conferisce il potere di nominare il 'commissario ad acta' non al Prefetto, bensì al difensore civico regionale, ove costituito, ovvero al comitato regionale di controllo.
Va altresì evidenziato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n.3/2001, i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni sono ora individuati nell'art.120 della Costituzione, e le modalità per l'esercizio del potere medesimo sono disciplinate dall'art.8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
In sede di predisposizione dei provvedimenti di attuazione della delega al Governo di cui all'art.2 della legge 131/2003 è emerso un orientamento per il quale una soluzione compatibile con il nuovo quadro costituzionale potrebbe essere quella di rinviare all'ente locale l'individuazione, nell'ambito della disciplina statutaria sul controllo interno delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi al fine di assicurare, in caso di ritardo od omissione, il compimento di atti obbligatori per legge. Tale soluzione, peraltro, trova fondamento anche nel comma 4 della citata norma di delega che impegna il Governo ad 'attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267'.
Se questo è dunque il futuro quadro di riferimento ordinamentale in ordine all'esercizio del potere sostitutivo in questione, non vi è dubbio che, in base al principio di continuità dell'ordinamento, la norma de qua deve continuarsi ad applicare fino a quando non ne verrà definita la compatibilità con il 'sistema costituzionale degli enti locali' ai sensi del comma 4, lettera g), dell'art. 2 legge 131/2003.
Consta, infatti, che diverse Regioni hanno affermato la permanente vigenza del potere sostitutivo con la nomina di un 'commissario ad acta' da parte del difensore civico regionale.
D'altra parte, anche la Corte Costituzionale, pur non pronunciandosi sull'art.136 ma su una legge regionale di settore, ha precisato che l'art.120 della Costituzione non può essere inteso nel senso che esaurisca, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali, in quanto lascia impregiudicata l'ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale (in tal senso, vedi la recentissima sentenza n. 43 del 23 gennaio 2004). Conclusivamente, è da individuare nel suddetto difensore civico l'organo attualmente competente a intervenire.
Qualora, tuttavia, dovesse essere denegata la competenza in materia, si ritiene che il Prefetto possa comunque, previe opportune intese con l'Avvocatura dello Stato, impugnare innanzi al Giudice amministrativo gli atti comunali che ritenga lesivi delle proprie prerogative in materia di toponomastica.