Rimborsi spese– Rimborso spese legali ad amministratori.

Territorio e autonomie locali
19 Marzo 2004
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
– Rimborso spese legali ad amministratori.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota sopradistinta, con la quale è stato formulato un quesito in merito alla rifusione delle spese legali - avanzata dal legale dell'ex sindaco il quale, unitamente al sindaco attualmente in carica, è stato assolto dal Tribunale dal reato ex art. 51 del d. leg.vo n. 22/1997 (stoccaggio di rifiuti in assenza di autorizzazione regionale) con la formula 'perché il fatto non costituisce reato'. Avverso tale sentenza di primo grado il Pubblico Ministero ha proposto appello.
Il legale dell'ex sindaco richiede ora il pagamento delle spese legali, precisando che in caso di un'eventuale condanna in secondo grado, l'ente potrà esigere dall'ex amministratore la ripetizione delle somme erogate.
Al riguardo, l'orientamento di questo Ministero è di ritenere praticabile la rifusione delle spese legali sostenute dagli amministratori, se gli atti od i fatti dedotti in giudizio sono stati posti in essere nell'espletamento del mandato ed a condizione che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato.
Il rigore che deve sorreggere la valutazione della rimborsabilità di dette spese è stato confermato da ultimo con la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n.2242/2000, che ne ha evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali della pretesa la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale.
Ha altresì ribadito, con richiamo alla giurisprudenza ordinaria, che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto d'interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex post a conclusione del procedimento (cfr.: Corte di Cassazione, sez. I, sent. n. 15724 del 13/12/2000 e n. 54 del 03/01/02). In base all'orientamento della magistratura contabile e amministrativa (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18 giugno 1986, n.501; TAR Lombardia, sez. III, 14 gennaio 1993, n.14; TAR Piemonte, sez. II, 28 febbraio 1995, n.138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 gennaio 1994, n.20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.
Nella fattispecie prospettata, l'assenza del requisito essenziale della definitività della sentenza, non rende possibile la praticabilità del suddetto rimborso.