Rimborsi spese- Richiesta perere circa l’eventuale rifusione delle spese legali ad un ex sindaco.

Territorio e autonomie locali
27 Febbraio 2004
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Richiesta perere circa l’eventuale rifusione delle spese legali ad un ex sindaco.

Testo 

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla rifusione di spese legali all'ex sindaco di un ente coinvolto in due procedimenti penali conclusisi l'uno con l'assoluzione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste e l'altro con il dispositivo dell'archiviazione con la motivazione che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Si rappresenta, al riguardo, che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece per i dipendenti comunali.
Al riguardo, si evidenzia che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 197 del 2000, ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma che prevede l'indennizzabilità degli oneri di difesa sopportati dai dipendenti, nel caso si trovino sottoposti ad un procedimento in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, all'esito del quale siano dichiarati esenti da responsabilità, e non anche di quelli sostenuti dagli amministratori. La Corte ha argomentato, al riguardo, che la differenziazione di trattamento trova giustificazione nella diversità di rapporto che lega i dipendenti e gli amministratori all'ente: il rapporto di subordinazione, per i primi, un rapporto variamente configurato in dottrina ma comunque non di lavoro subordinato, per i secondi.
In linea con tale orientamento, la V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, ha ritenuto che alla lacuna legislativa potesse ovviarsi con una norma di carattere generale, che ha individuato nella disciplina civilistica del contratto di mandato stabilita dall'art. 1720, comma 2, del codice civile. In base a tale norma '......Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Nella medesima decisione, il Consiglio di Stato ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali della pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale.
Ha, altresì, ribadito con richiamo alla giurisprudenza ordinaria che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex posto, a conclusione del procediemento (cfr. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 15724 del 13.12.2000 e n. 54 del 2.01.02). In base all'orientamento della magistratura (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18.06.86, n. 501; TAR Lombardia, sezione II, 14.01.93, n. 14; TAR Piemonte, sezione II, 28.02.95, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13.01.94, n. 20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.
Il conflitto d'interessi sussiste tutte le volte in cui l'ente ha assunto, in atti amministrativi o in sede giurisdizionale, una linea a tutela dei propri interessi totalmente o parzialmente diversa da quella dell'amministratore, ed in ogni caso in cui emerga obiettivamente una condizione conflittuale (così, ad esempio, nel caso in cui la condotta dell'amministratore, pur risultando irrilevante in sede penale, abbia esposto l'ente ad una condizione pregiudizievole o comunque sfavorevole).
Si significa, altresì, che il beneficio in oggetto non deve riguardare automaticamente ed integralmente tutte le spese dedotte dal richiedente, ma soltanto quelle essenziali ed adeguatamente documentate, ritenute congrue dall'amministrazione che ne dispone il rimborso per essere strettamente connesse alla difesa in giudizio. Valutazione che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, anche per assicurare una corretta gestione delle risorse economiche, e che in virtù dell'autonomia decisionale, è esclusiva prerogativa dell'ente stesso nell'esercizio della propria attività amministrativa.
Tutto ciò premesso, con specifico riguardo alle questioni poste da codesto ente, si formulano le seguenti considerazioni.
Per quanto attiene l'assoluzione di 'non luogo a procedere perché il fatto non sussiste', in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato, si ritiene praticabile la rifusione delle spese legali previo accertamento, da parte di codesto ente, della sussistenza di tutte le suindicate condizioni.
In ordine al secondo punto del quesito, si fa presente che il decreto di archiviazione del G.I.P. sembra risultare carente dell'elemento dell'accertamento definitivo della mancanza di responsabilità, come anche dell'accertamento del collegamento dei fatti dedotti in giudizio con il diretto svolgimento delle funzioni istituzionali.
Come già detto, il rimborso si fonda sull'applicazione analogica delle disposizioni relative al contratto di mandato, le quali presuppongono la configurabilità di un danno a carico del mandatario; nella fattispecie, a giudizio di questo Ufficio, essa non si realizza dal momento che la illeicità penale (al momento della commissione del fatto che ha dato origine al procedimento penale) della condotta tenuta dal mandatario esclude la riconoscibilità in quest'ultima della diligenza del buon padre di famiglia alla quale il mandatario è tenuto ai sensi dell'art. 1710 c.c. e la cui assenza preclude, quindi, la configurabilità del danno a carico dello stesso mandatario.
Poiché, secondo giurisprudenza, detta diligenza è quella che 'è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza' (Cas.Civ.Sezione II, n. 8099 del 9.8.1990), a giudizio di questo Ufficio, essa non è riscontrabile nella condotta penalmente rilevante, a nulla rilevando sul piano civilistico le disposizioni del 2° comma dell'art. 2 del C.P., come si evince indirettamente dalla giurisprudenza (Cas.Pen.,Sezione VI, n. 2520 dell'11.3.1992) che ha escluso il venir meno del diritto al risarcimento del danno in conseguenza della 'abolitio criminis'.