Dovere di astensione- Richiesta parere Art. 78 del decreto legislativo n. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
25 Febbraio 2004
Categoria 
13.01.02 Dovere di astensione
Sintesi/Massima 

Dovere di astensione
- Richiesta parere Art. 78 del decreto legislativo n. 267/2000.

Testo 

Un Ufficio Territoriale del Governo ha sottoposto all'attenzione della scrivente Direzione Centrale un quesito di un comune, inteso a conoscere se, per effetto di quanto disposto dal 3° comma dell'art.78 del d.lgs. n.267/2000, l'assessore con delega alle politiche di finanziamento per il recupero e la riqualificazione urbana, sia tenuto ad astenersi, in ordine all'esecuzione di un progetto di variante alla concessione edilizia di un edificio di civile abitazione del quale risulta comproprietario.
Al riguardo, va rilevato che dal tenore letterale della norma citata, i destinatari del dovere di astensione sono solo i componenti della giunta comunale che, nei campi dell'edilizia, delle infrastrutture urbane e territoriali e dell'urbanistica, forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale, che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica, titoli di studio ed iscrizioni ai relativi albi, ordini o collegi professionali. Va peraltro rilevato che la norma ha inteso disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di cariche pubbliche nell'ambito del territorio da essi amministrato in settori potenzialmente conflittuale con l'ente territoriale, ma non anche farli decadere dalla carica elettiva ricoperta.
Per completezza, si significa che sull'argomento è intervenuta una recente pronuncia della Corte di Appello di Salerno, che ha ribadito che la disposizione in esame non costituisce una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina.
Nel caso in esame, non viene rappresentato se l'amministratore svolga attività professionale nei campi di cui al comma 3 del citato art.78; piuttosto rileva la posizione del predetto nell'espletamento dell'attività propria istituzionale, dove la circostanza, che lo stesso risulti comproprietario dell'immobile, oggetto di finanziamento comunale, fa si che si possa concretizzare un conflitto di interessi, che il comma 2 dello stesso art. 78 del T.U.E.L. mira a prevenire mediante la previsione dell'obbligo di astensione. Il predetto obbligo, sancito dal legislatore, è finalizzato a salvaguardare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività dell'ente locale, che ricorre ogniqualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra la situazione personale del titolare della carica pubblica e l'oggetto specifico della deliberazione (intesa come attività volitiva a rilevanza esterna).
A tal proposito si richiama la sentenza n.7050 – IV sez. del 4 novembre 2003, del Consiglio di Stato che ha ribadito come la regola dell'astensione dell'amministratore deve trovare applicazione in tutti i casi in cui egli, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alla decisione da adottare.
Il concetto di 'interesse' dell'amministratore alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportanti una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera.