Permanenza in servizio (dipendente comunale) oltre limite 65° anno età, anche relazione mancato inoltro domanda nel termine sei mesi prima della data prevista per pensionamento.

Territorio e autonomie locali
15 Settembre 2003
Categoria 
15.04.18 Cessazione del rapporto di lavoro
Sintesi/Massima 

Possibilità rifiuto istanza (presentata dipendente) permanenza servizio ulteriori due anni oltre limite 65° anno età, anche relazione mancato inoltro domanda nel termine sei mesi prima della data prevista per pensionamento.

Testo 

Un Ente ha sottoposto a questo Ufficio un quesito inerente la possibilità di rifiutare l'istanza presentata da un dipendente di poter permanere in servizio per ulteriori due anni oltre il limite del 65° anno di età, anche in relazione al mancato inoltro della domanda nel termine di sei mesi prima della data prevista per il pensionamento.
In proposito viene chiarito che il dipendente in questione, nell'anno 2001, avendo raggiunto un'anzianità contributiva pari a 41,5 anni di servizio, aveva inoltrato domanda di collocamento a riposo, revocandola, tuttavia, in data successiva non avendo il medesimo ancora raggiunto l'anzianità anagrafica dei 65 anni.
Ora, in data 6.5.2003, il medesimo dipendente – che compirà i 65 anni il prossimo 26 ottobre - ha presentato all'Ente un'istanza di trattenimento in servizio per ulteriori due anni.
Al riguardo si rileva che il regolamento comunale, all'art. 124, comma 1, dispone che 'il dipendente deve essere collocato a riposo d'ufficio dal 1°giorno del mese successivo a quello in cui raggiunge il limite massimo di età di 65 anni, o anche prima di tale limite, dopo 40 anni di servizio utile agli effetti del trattamento di quiescenza. Troveranno in ogni caso applicazione le eventuali migliori condizioni previste dalle vigenti norme, sempre che siano invocate dall'interessato.'
Inoltre, in materia, la disposizione contrattuale di cui agli artt. 27-ter e 27-quater del C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali del 6.7.1995, come introdotti dall'art. 6 della coda contrattuale del 7.3.1996, prevede che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tra l'altro, ha luogo:
- al compimento del limite massimo di età prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. In tal caso la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista, l'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto;
- o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. In tal caso l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista.
Sulla scorta di quanto predetto, sembra emergere che il dipendente in questione – tenuto conto di quanto consentito dal regolamento comunale che fa salve eventuali migliori condizioni previste dalle vigenti norme – abbia già usufruito del beneficio previsto dall'art. 27-quater del richiamato C.C.N.L., riguardo alla facoltà di permanere in servizio oltre l'anzianità massima di servizio (stabilita in questo caso in 40 anni dal regolamento comunale).
Quanto invece previsto dall'art. 16 del d.lgs. 30.12.1992, appare consentire ai dipendenti pubblici la permanenza in servizio, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. Tale disposizione, evidentemente, si riferisce unicamente all'età anagrafica dei dipendenti, pertanto portatrice di un diverso ulteriore beneficio a favore degli stessi.
Peraltro, l'INPDAP, su una circostanza analoga ha avuto modo di esprimere il seguente orientamento: 'il dipendente già trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 27 quater del C.C.N.L. del comparto enti locali, oltre il limite massimo di servizio previsto dall'ordinamento comunale per il collocamento a riposo d'ufficio, non potrà, al raggiungimento del limite di età, usufruire di un ulteriore trattenimento anche se deliberato ai sensi di una diversa normativa. La disposizione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 503, infatti, consente effettivamente il trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età disposti dal R.O., ma non può essere invocata da quei dipendenti che, in base a particolari disposizioni normative risultino già destinatari di un trattenimento oltre la normale data di collocamento a riposo, non essendo cumulabili più benefici dello stesso titolo (circolare n. 12/94 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione Pubblica).