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Nomina di ulteriori assessori

Territorio e autonomie locali
Categoria
05.03.01 Composizione, funzionamento, competenze, durata in carica
Sintesi/Massima

Ai sensi dell'art.1, c.135, legge n.56/2014 modificativa dell'art.16, c.17, d.l. n.138/2011, convertito in legge n.148/2011, è previsto che, per i comuni con popolazione da 3000 a 10000 abitanti, "il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro".

Testo

(Parere n.7638 del 5/3/2025) Si fa riferimento alla nota con la quale il sindaco del Comune ..., ente con popolazione di poco più di 3.000 abitanti, ha formulato un quesito in ordine alla possibilità di nominare un assessore aggiuntivo ai quattro che compongono la giunta comunale. Si premette, in via generale, che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia "organi di governo" dei comuni rimessa, ai sensi dell'art.117, comma 2, lett.p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Nel caso di specie, la composizione numerica della giunta deve essere conformata alle disposizioni dell'articolo 1, comma 135, della legge n.56 del 7 aprile 2014 che ha apportato modifiche all'articolo 16, comma 17, del d.l. n.138/2011, convertito in legge n.148/2011. Ai sensi della citata normativa è previsto che, per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 10000 abitanti, "il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro". Alla luce di quanto sopraesposto, il sindaco del Comune ... non potrà nominare il quinto assessore in quanto la giunta comunale deve essere composta da un numero massimo di quattro assessori.