Alle comunità montane non si applica l'art.52 del d.lgs. n.267/2000. Il presidente della comunità montana cessa dalla carica solo in caso di approvazione di una "motivata mozione di sfiducia".
(Parere n.33946 del 28.10.2024) Si fa riferimento alla nota con cui una Prefettura ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in ordine ad una questione concernente una mozione di sfiducia costruttiva presentata da alcuni consiglieri. In particolare, si fa presente che in data ... è stata presentata al protocollo della comunità montana … una mozione di sfiducia costruttiva, ai sensi dell'art.27 dello statuto, sottoscritta da sei su undici consiglieri che compongono il consiglio generale della predetta comunità. Nella citata nota del ... i consiglieri hanno presentato una proposta, da sottoporre alla votazione del consiglio generale, concernente il nominativo del nuovo presidente ed i nominativi dei futuri componenti che dovrebbero costituire la nuova giunta in caso di approvazione della detta mozione. Successivamente alla presentazione della mozione, il presidente della comunità, con nota del ..., ha invitato i consiglieri a riformulare la proposta in quanto, a suo avviso, in contrasto con l'art.52 del d.lgs n.267/2000, poiché priva di motivazione, e con l'art.27 dello statuto, secondo cui il consiglio generale può votare la sfiducia solo nei confronti dell'intera giunta, tenuto conto che i consiglieri hanno proposto una formazione del nuovo organo esecutivo che prevede tra i nominativi un assessore già componente della giunta oggetto della mozione di sfiducia. Al riguardo, in merito alla mancata motivazione della mozione prevista dall'art.52 del TUOEL, che secondo il presidente della comunità montana sarebbe da applicare al caso in esame, si osserva che la predetta disposizione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali non trova applicazione alle comunità montane, come già evidenziato con il parere ministeriale del 29 maggio 2006, citato dalla Prefettura, per le motivazioni ivi precisate. Anche il TAR Campania-sez.I, con la recente pronuncia n.51 dell'11 gennaio 2023 ha puntualizzato che l'art.52 del d.lgs. n.267/2000 "… riguarda infatti un diverso ente ('di primo livello') e ricollega all'approvazione della mozione di sfiducia conseguenze diverse ovvero non la nomina di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta con continuità funzionale degli organi ma la nomina di un Commissario". Il citato art.52, riferito alle amministrazioni comunali e provinciali, "… non può ritenersi espressione di una regola generale applicabile altresì alla Comunità montana, valutate le sue specificità, ancor più se si considera che tale disposizione è ritagliata su enti i cui componenti dell'organo esecutivo risultano anch'essi, direttamente o indirettamente, espressione della volontà popolare e in cui il contrasto tra la Giunta e il Consiglio non può che portare alla nomina di un Commissario in vista di un nuovo appello agli elettori". Si osserva che, sebbene nel caso in questione non si possa applicare l'art.52 del d.lgs. n.267/2000, la mozione di sfiducia costruttiva va comunque motivata come prescrive l'art.30, comma 3, dello statuto secondo cui il presidente della comunità montana cessa dalla carica in caso di approvazione di una "motivata mozione di sfiducia". In merito, si fa altresì presente che nella regione Campania le comunità montane sono disciplinate dalla legge regionale n.12 del 2008 e ss.mm., recante "nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane". Tale legge regionale, all'articolo 12, comma 3, dispone che "Il presidente della comunità montana cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio generale di motivata mozione di sfiducia da esprimersi con le forme e le modalità previste dallo statuto". Pertanto, è sulla base di tali disposizioni che la mozione presentata doveva essere motivata. Relativamente alla non coerenza della mozione di sfiducia costruttiva, presentata dai consiglieri, con quanto disposto dal sopra citato articolo 27, si evidenzia che effettivamente l'articolo 27, comma 3, dello statuto prevede che il presidente e la giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia costruttiva deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, discussa in apposita seduta del consiglio generale che può votare la sfiducia proposta solo nei confronti dell'intera giunta, come stabilito dall'articolo 27, comma 5, dello statuto. L'eventuale approvazione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.